DWQA QuestionsCategoria: Gestione AmministrativaSuccessione loculi perpetui
admin Staff ha scritto 8 anni fa

E’ pervenuta una comunicazione da parte di una signora intestataria di due distinte concessioni di loculi perpetui con la quale si indicano per ciascun loculo i nipoti quali eredi.

E’ legittima e sufficiente tale comunicazione affinché il Comune provveda a variare la titolarità dei contratti a nome dei beneficiari indicati?

Nel caso di loculi perpetui già occupati dai concessionari originari, eventuali eredi possono rivendicarli per nuove sepolture a seguito di riduzione delle salme ed eventuale traslazione dei resti mortali in ossari in concessione o nell’ossario comunale?

Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM)

7 Risposte
admin Staff ha risposto 3 anni fa

La redazione says:

I nipoti sono subentrati come discendenti diretti, oltre che eredi (le due cose sono diverse), e sono aventi titolo.
Il subentro è una procedura che deve essere fatta al momento in cui gli aventi diritto subentrano al fondatore del sepolcro
Che la signora segnali che i due nipoti sono anche eredi, tanto meglio, si metterà la comunicazione nella pratica, ma se i nipoti non si notificano come subentranti al momento giusto non hanno alcun diritto di seppellirsi nei loculi né di spostare (e tanto meno ridurre) le salme contenute nei loculi. Nella richiesta di subentro dovranno, fra l’altro, notificare e dimostrare di essere discendenti jure sanguinis, oppure solo eredi patrimoniali.
Un discendente può disporre dell’uso del sepolcro e può movimentare le salme di cui è discendente diretto (non le altre, se ce ne fossero).
Un erede che non sia discendente fino al grado stabilito del regolamento di polizia mortuaria o, in mancanza, dal Codice civile (fino al sesto grado), non può in nessun caso movimentare le salme contenute nel sepolcro; può al massimo introdurre a capienza nel sepolcro quello che ci sta, ad esempio delle urne cinerarie assieme al feretro esistente.
Il subentro è una procedura onerosa, per cui il Comune dovrebbe quantificarla nel tariffario. E’ anche un momento in cui si verifica se il sepolcro risulta rispondente alla normativa; succede spesso che, per esempio, le vecchie cripte non abbiano il vano di accesso, oppure che i loculi non siano impermeabilizzati, e in questo caso se non vengono regolarizzati, non si possono utilizzare per ulteriori sepolture.

admin Staff ha risposto 3 anni fa

Giovanni Briganti says:

Buongiorno,
i miei nonni occupano ciascuno un loculo perpetuo di 99 anni. A partire dal 2016 (come da avviso pubblicato in cappella dalla Società di Mutuo Soccorso) è indicato che scadrà l’obbligo (secondo statuto) per i familiari eredi (sei figli) al pagamento della quota per le spese di manutenzione della Cappella (pulizia, illuminazione e altri servizi). Venendo a mancare il contributo, la Società non sarà più in grado di assicurare i servizi sopra citati.
La domanda è questa: ciascuno dei sei figli eredi, a partire dal 2017, ha l’obbligo di continuare a versare la propria quota parte per le spese di manutenzione della cappella oppure non è obbligato?
Grazie

admin Staff ha risposto 3 anni fa

La redazione a Giovanni Briganti says:

Terminato l’obbligo a versare un canone a fronte di manutenzione e servizi, non c’è alcun obbligo a versare ulteriormente un canone; gli aventi diritto possono scegliere se continuare il rapporto con l’attuale erogatore, cambiarlo o cessare del tutto di continuare con i servizi (es.: illuminazione votiva) e fare manutenzione.
Per quest’ultima però gli aventi diritto dovranno continuare a fare la manutenzione edile a spese loro, e, in caso di pericoli per la pubblica incolumità o decoro, potranno essere obbligati dal Comune ad intervenire.
Se vi fossero parti comuni con altri intestatari di concessione, le eventuali spese per interventi sulle parti comuni vanno ripartite con le stesse regole di un condominio.
Una considerazione: è chiaro che se è stato pagato un canone per la manutenzione edile, questo, nei primi anni, ha rappresentato solo una entrata per l’erogatore del servizio, mentre col passare degli anni, tale canone rappresenta sempre più un onere per l’erogatore, stante che col tempo il manufatto ha sempre più necessità di interventi.
Per cui è da valutare se non convenga rinnovare un contratto di sola manutenzione edile con la Società di Mutuo Soccorso.

admin Staff ha risposto 3 anni fa

Martina says:

Buongiorno, i miei nonni sono deceduti 30 e 37 anni fa, i loro figli erano 4, ora l’unico figlio vivente è mio padre. Ci sono anche i nipoti ossia figli dei suoi fratelli. Adesso bisogna decidere se rinnovare la concessione del tombino (questo per la nonna che è morta 30 anni fa), o fare cremazione ecc. Queste pratiche in base ad accordi pregressi le aveva sempre seguite un mio zio e poi diviso le spese. E’ deceduto anche lo zio, ora suo figlio (cioè mio cugino) dice che la gestione e le spese competono a mio padre in quanto l’unico vivente. Funziona così? Grazie

admin Staff ha risposto 3 anni fa

La redazione a Martina says:

No non funziona così.
A) Il loculo dove sono sepolti i nonni, attualmente è, in quota parte, potenzialmente di uso da parte di tutti gli aventi titolo attuali, che hanno diritto di sepoltura per se e propri discendenti. Essi sono, il Figlio superstite (cioè suo Padre), suo cugino e i nipoti del fratello di suo nonno. Il diritto di sepoltura si attua per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto.
B) A parità di diritto c’è parità di doveri: tutti devono concorrere per pari quota parte alle spese. Se qualcuno vuole non pagare più, deve fare un atto di rinuncia con atto notarile o equivalente a favore degli altri aventi diritto, lo comunichi anche al comune, e solo da quel momento non ha più obblighi di pagamento.
C) Chi può disporre delle salme dei nonni è suo padre, come diretto discendente; spetta a lui se movimentare o cremare le salme e anche se rinnovare la concessione; in questa occasione gli altri aventi diritto, in caso di rinnovo, possono recedere dai diritti di sepoltura o partecipare per quota parte alla spesa di rinnovo e mantenere i loro diritti.
D) Se non si rinnova la concessione del loculo occupato dalla nonna, suo padre decide la destinazione dei resti, come diretto discendente, ma deve avere l’assenso degli altri aventi pari diritti, che potrebbero dire che i resti finiscano in ossario comune o campo inconsunti con spesa modesta e pagamento per quota parte; in caso contrario deve assumersi l’onere. Una possibilità è di far cremare i resti della nonna e metterli nel loculo del nonno (che a quanto sembra, non scade). Teniamo presente che nei riguardi del comune gli aventi diritto sono responsabili in solido degli oneri relativi al post estumulazione, ovvero il comune si può rivalere della spesa su uno o su tutti gli interessati.
E) A nostro parere la cosa più conveniente è far cremare i nonni e rinnovare la concessione, reintroducendo nei loculi le urne cinerarie dei nonni e rendendo i loculi disponibili per la tumulazione di nuove salme o di urne cinerarie. In un loculo ci può stare solo un feretro alla volta, ma quante urne cinerarie o cassette resti ossei ci stiano fino a capienza. Pagamento a carico per quota parte degli aventi diritto che non rinuncino ai loro diritti.
In breve: chi non vuol pagare, rinunci ai suoi diritti e solo da quel momento non è tenuto a pagare più niente. In caso di non definizione, il comune si rivale delle spese post scadenza concessione su tutti gli aventi diritto in solido.