Con atto di benemerenza il concessionario di una cappella gentilizia concesse la tumulazione di soggetto totalmente estraneo; oggi i discendenti dei concessionari lamentano l’incapienza della cappella ad ospitare la tumulazione di soggetti aventi diritto. Che diritti hanno? Possono pretendere lo spostamento della salma del benemerito? O in virtù della premorienza del benemerito hanno di fatto perso il proprio diritto alla sepoltura?
Avvocato
Le condizioni d’uso, ovvero il diritto di sepoltura in una tomba di famiglia vengono stabilite dal fondatore.
In genere, in mancanza di prescrizioni specifiche, in Tomba di Famiglia hanno diritto alla sepoltura gli ascendenti fino al 2° grado, i discendenti (diretti, collaterali ed affini) fino al grado stabilito o dal Codice Civile o dal Regolamento di polizia mortuaria o dal contratto di concessione.
La benemerenza è un “istituto” attivato dal fondatore del sepolcro non in qualsiasi momento ma solo all’atto della definizione della concessione cioè al momento del suo rilascio. E’ quindi una intenzione chiara espressa solo in quella sede per il principio di evitare condizioni o forme di lucro per le tombe di famiglia.
Quel loculo utilizzato o no sarà sempre destinato a quel benemerito per il quale il benemerito acquisisce una sorta di jus sepulchri, ma solo per se’ e non anche per i propri familiari e/o discendenti, per cui ha pieno diritto di rimanere nella tomba fino allo scadere della concessione.
La decisione di dove collocare un resto mortale spetta a coloro che hanno grado di parentela più prossimo, in primis il coniuge o convivente more uxorio. Per poter movimentare i resti del benemerito bisognerebbe che fossero consenzienti (all’unanimità) gli aventi diritto, coniuge, o in mancanza, i suoi figli, ad esempio.
Se si vuole utilizzare i posti salma per un numero maggiore di defunti, si tenga presente che se si cremano i resti mortali attualmente presenti in un loculo, tumulati da almeno 20 anni, consenzienti i parenti più prossimi del defunto, vi si può collocare un nuovo feretro assieme all’urna delle ceneri (o alla cassetta resti ossei) del defunto precedente, salvo condizioni previste dalla concessione o dal regolamento di polizia mortuaria, anche di tipo tariffario.
carmen says:
Ringraziando per la sollecita risposta riformulo il quesito alla luce di nuovi elementi acquisiti.
Trattasi in realtà non di istituto di benemerenza bensì di una tumulazione di estraneo compiuta per atto di cortesia e di pietà del concessionario. Il tutto in mancanza di una preciso controllo del Comune, che non ha provveduto a verificare la “titolarità” per procedere correttamente alla tumulazione.
Il patto (una sorta di comodato d’uso gratuito) tra il concessionario e i congiunti della salma consisteva nella restituzione del loculo a semplice richiesta all’atto del completamento della cappella gentilizia della famiglia del defunto. Restituzione e conseguente estumulazione non coltivata ad oggi dagli aventi causa del defunto.
I parenti prossimi della salma infatti manifestano totale disinteresse.
Quali diritti per i discendenti del concessionario? Un’azione diretta all’estumulazione con restituzione del loculo? Ed in parallelo una richiesta al Comune per obbligarlo – nell’inerzia degli eredi – alla estumulazione?
La possessoria non è ovviamente esperibile.
Può generarsi un problema di usucapione?
Riservo ovviamente l’analisi del regolamento cimiteriale ad oggi non in mio possesso.
La redazione a carmen says:
Se si tratta di tumulazione non di benemerito specificatamente indicato nella concessione ma del primo che passa, il fondatore ha violato le clausole della concessione, e pertanto la stessa puo’ venire revocata, con ritorno alla disponibilita’ del Comune di tutto il manufatto, previa ricollocazione altrove di tutti i resti; in mancanza di diversa indicazione dei parenti, l’ossario comune.
Se poi l’estraneo avesse anche pagato, avreste violato anche il DPR 285/90. Non so se in questo caso si possa ipotizzare il reato di truffa, essendogli stato “venduto” un diritto che non avevate, ma come minimo dovreste restituirgli quanto ha pagato.
A parte questo, qualsiasi patto verbale non ha valore, legalmente, se le parti non lo riconoscono, a meno di robuste prove.
Per spostare i resti dell’estraneo dovete avere il consenso scritto dei suoi parenti piu’ prossimi.
Se vi azzardaste a estumulare i resti senza questo consenso incorreste nel reato di violazione di sepolcro, art. 407 C.P.: da 1 a 5 anni di reclusione.
Solo il Comune puo’ movimentare senza l’assenso degli aventi diritto i resti mortali nei casi previsti, quali scadenza, restituzione, decadenza, violazioni dei patti di concessione ecc…
Si ricorda che se avete la fortuna che le cose restino come sono, potete “fare spazio” riducendo i resti esistenti con cremazione o con ciclo in campo inconsunti (consenzienti i diretti discendenti), e inserendo l’urna cineraria (o la cassetta resti ossei) nello stesso loculo assieme al feretro di un nuovo defunto.
In un loculo possono stare un solo feretro e quante urne o cassette ci stiano, a capienza.