Il comune ci ha comunicato la scadenza della concessione perciò, vorrei sapere a chi spetta pagare il rinnovo.
Io parlo a nome di mio padre e suo fratello; e il loculo riguarda il loro nonno.
Il problema risiede in mia zia, loro cugina, che afferma di non voler pagare in quanto la concessione e stata richiesta da mio nonno ovvero il genitore di mio padre e mio zio , e non dal suo; affermando cosi che lei non è obbligata a pagare.
Mio nonno ha fatto da prestanome in quanto era richiesta una sola persona, ma agiva anche a nome di suo fratello ( padre di mia zia) ,che ha contribuito economicamente.
Per essere più chiaro di seguito ho fatto un semplice schema.
bisnonno
figlio 1 (mio nonno) mio padre e mio zio
figlio 2 (fratello di mio nonno) mia zia
Abbiamo pensato che la cifra fosse divisibile in due; 50% noi e 50% lei ,seguendo l idea che i figli erano due (mio nonno e suo fratello). Le abbiamo anche proposto di fare diviso 3 per andarle incontro, ma ha rifiutato.
Perciò vorrei sapere da voi se possibile a chi spetta pagare e in che percentuale.
Privato
Poiché l’intestatario della concessione è suo nonno, indipendentemente da chi ha pagato, il rinnovo è a carico degli aventi diritto di discendenza diretta, ovvero suo padre e suo zio, mentre la zia, che pur non essendo discendente diretta è comunque parente, ha diritto a farsi seppellire, lei e discendenti, nella tomba di famiglia, salvo che nella concessione o regolamento di polizia mortuaria comunale, non sia limitato il grado di parentela ammesso; in mancanza vale la giurisprudenza, che va da i soli discendenti diretti del fondatore e coniugi/conviventi fino fino al VI grado di parentela, da Codice Civile, confondendo la famiglia (che è parte della parentela) con il livello massimo di parentela.
La sepoltura fra tutti i discendenti avviene per premorienza ovvero viene sepolto per primo il primo che muore, fino ad esaurimento dei sepolcri.
Per recuperare posti salma, si possono far cremare, se tutti d’accordo, i resti dei sepolti più vecchi e mettere le urne cinerarie nei loculi assieme ai feretri ultimi arrivati.
Per approfondimenti si veda la risposta completa
Cinzia Fiori says:
Buongiorno!
Mi è stato chiesto di contribuire alle spese per rinnovare la concessione della tomba dei miei nonni materni, contenente anche i resti di due zii.
Mia madre è morta e rimangono in vita 6 dei 13 figli (fratelli e sorelle di mia madre). La suddetta spesa va comunque divisa per 13, facendo entrare in campo noi in qualità di nipoti? I nostri obblighi di nipoti cambiano rispetto al grado di parentela che c’è tra i due nonni ed i due zii sepolti? Essendo impossibilitati al pagamento della quota richiesta i miei tre fratelli, dovrò contribuire solo per la mia parte o per l’intera parte che sarebbe spettata a mia madre?
La ringrazio anticipatamente e la saluto!
Cinzia Fiori says:
E’ importante aggiungere che la concessione della tomba era di una sorella defunta di mia madre che ha lasciato tale diritto ad una mia cugina, in quanto mia zia non era sposata e non aveva figli.
Cinzia Fiori says:
Mi preme aggiungere che la concessione della tomba contenente i resti dei miei nonni materni e dei mie zii, è stata acquisita da una mia cugina, quale eredità di un’altra sorella di mia madre defunta, che non aveva nè marito nè figli.
Spero di avere dato il quadro completo della situazione.
Grazie!
La redazione a Cinzia Fiori says:
la concessione cimiteriale, quando non è destinata specificatamente ad una sola distinta persona dal contratto di concessione stipulato, è relativa ad accogliere le spoglie (cadavere, ceneri e resti ossei) dei discendenti diretti (o ascendenti) nonché collaterali ed affini (se non specificato dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria, fino al massimo il 6° grado) (1) per premorienza (ovvero: chi prima muore fra tutti gli aventi diritto per primo viene sepolto), per conseguenza dello Jus sanguinis che consente la sepoltura in quella tomba a prescindere che tale parente sia o meno gradito, abbia o meno pagato quota parte della concessione, abbia sostenuto o meno quota parte delle spese di manutenzione.
il rinnovo della concessione prolunga la concessione per un periodo uguale a quello originario.
La proroga della concessione prolunga la concessione per un periodo minore di quello originario.
In entrambi i casi non viene sottoscritta una nuova concessione, ma viene solo prolungata, con la conseguenza che non cambiano i termini della stessa fra le parti.
L’aspetto patrimoniale è disgiunto dal diritto a farsi seppellire nel sepolcro.; nel suo caso:
– il fondatore del sepolcro è il nonno
– alla morte sono subentrati i figli sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello di diritto a farsi seppellire, loro, affini (mogli/mariti) e discendenti
– il rinnovo della concessione non è obbligatorio per nessuno; se uno non vuole farlo, può non pagare.
– se qualcuno rinnova e paga lui, hanno diritto a farsi seppellire tutti i discendenti, anche quelli che non hanno contribuito al pagamento del rinnovo della concessione, jure sanguinis.
– Per eventualmente movimentare i resti dei defunti (estumulazione, cremazione), devono essere concordi tutti gli aventi diritto pari grado (es.: per i nonni, i 6 figli superstiti).
– nel caso di mancato rinnovo, i resti esistenti, in mancanza di definizione di una destinazione specifica in altro sepolcro, verranno estumulati a cura del Comune e avviati, dopo eventuale periodo in campo inconsunti da 2 a 5 anni o cremazione, all’ossario o cinerario comune.
Una osservazione di carattere generale; per il Comune il rinnovo o la proroga indiscriminata è una operazione che non conviene fare, in quanto costringe ad ampliare i cimiteri invece di riutilizzare i sepolcri esistenti, e non è conveniente neppure dal punto di vista economico, perchè riutilizzando vecchie sepolture si aumentano le entrate rispetto a costruire ex novo. Inoltre la mancanza di risorse costringe spesso i comuni a non poter neppure costruire ex novo, scontentando i cittadini.
(1) C’è però giurisprudenza che, partendo dalla premessa che la tomba è fondata dal fondatore “per sè e per la sua famiglia” stabilisce che non si deve confondere la famiglia con la parentela e che pertanto hanno diritto a farsi seppellire nella tomba solo i discendenti/ascendenti diretti (genitori, figli …) e relativi coniugi o conviventi more uxorio.