DWQA QuestionsCategoria: VarieQuali detrazioni fiscali spettano per le spese funerarie?
admin Staff ha scritto 11 anni fa

Quali detrazioni fiscali spettano per le spese funerarie?

11 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

Pietro Greco says:

buongiorno,
volevo sapere se posso richiedere il rimborso sul 730 per l’acquisto dell’oculo avvenuto dopo qualche giorno dalla morte di mia suocera (per la precisione acquisto fatto 2 giorni dopo)
grazie

admin Staff ha risposto 4 anni fa

La redazione a Pietro Greco says:

Le spese detraibili sono quelle sostenute “in occasione” della morte; quindi
si, certamente, sono detraibili, se il loculo era disponibile subito e la defunta vi è stato sepolta.
Per i massimali si veda la risposta a Morgana.

admin Staff ha risposto 4 anni fa

luca says:

È detraibile il servizio obitoriale della salma pagato dal comune e successivamente rimborsato tramite iban al comune?

admin Staff ha risposto 4 anni fa

La redazione a Luca says:

Sì la spesa è detraibile, tenendo presente il tetto massimo complessivo di detraibilità (vedi gli altri commenti).
Il fatto è che bisognerebbe stabilire se lei deve pagare il servizio obitoriale o questo è a carico del Comune. Non disponendo dei dati della situazione specifica ci si limita a considerazioni di carattere generale.
Se il servizio richiesto ed ottenuto non esula dai servizi obitoriali che sono un “servizio pubblico essenziale” per il Comune (il cosiddetto compito d’istituto) la tariffa non è dovuta e la paga il Comune ovvero tutti i cittadini con le tasse.
Se vice versa questo esula dai limiti del servizio pubblico essenziale, lo deve pagare il cittadino che ne usufruisce.
Tutto deve far riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria e relativo Tariffario. Il Regolamento indica quali sono i servizi e le prestazioni essenziali e quali “a richiesta”. Per le tariffe la normativa richiede che coprano i costi. Si pone però una questione: il contributo o il pagamento della spesa del servizio che le è stato fornito era soggetto a tariffa a carico del cittadino o la spesa era in capo solo al Comune a cu cui spetta di rifondere al Servizio sanitario ospedaliero i costi del servizio obitoriale espletato che sono ricompresi nel servizio pubblico essenziale che deve essere dato dall’ente locale?
Spieghiamo meglio.
Il Servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, cioè quanto disciplinato in sostanza dal DPR 285/1990, è posto in capo al Comune e per quanto concerne l’aspetto sanitario in capo alla ASL che è competente territorialmente. I cimiteri comunali sono sempre più inadeguati allo svolgimento del “Servizio obitoriale” (per organizzazione degli ambienti ed attrezzature e per la necessità di personale specializzato per il loro funzionamento e gestione).
Questo servizio ormai è principalmente svolto (delegato) presso le strutture sanitarie (ospedali civili) in quanto i decessi avvengono ormai per la maggior parte nelle strutture sanitarie ed in quanto il Servizio obitoriale dovendo prevedere anche gli spazi per l’effettuazione delle ricognizioni autoptiche riescono a fornire un servizio completo ed integrato.
Dal quadro rappresentato è gioco forza che i Comuni privilegino deferire le funzioni di Servizio obitoriale in capo alla ASL locale. Tale aspetto determina la necessità per il comune di personalizzare il Servizio obitoriale secondo le proprie esigenze, quindi è fondamentale (per il Comune) convenzionarsi con l’Ente ospedaliero per stabilire servizi e costi da cui poi ricavare per i servizi a richiesta le tariffe da comminare ai propri concittadini.
Ricapitolando:
1) I comuni devono dotarsi di un regolamento in ambito cimiteriale, anche “light” cioè leggero contenete principalmente regole per la Concessione di aree e/o manufatti cimiteriale, articolazione dei servizi gratuiti e dei servizi a pagamento, accesso nei cimiteri. Questi tre titoli sono quelli sufficienti al governo ed organizzazione del servizio “su misura” secondo quindi le necessità specifiche di quel comune.
2) I comuni devono conseguentemente dotarsi di un tariffario cimiteriale che risponda agli indirizzi definiti dal suddetto Regolamento Cimiteriale e che potrà poi consentire e potrà essere la base per la scelta della modalità di gestione del cimitero che essendo un servizio pubblico essenziale dovrà corrispondere a forme e modi disciplinati sia dal D.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali) che in particolare al D.lgs 50/2016 (Testo Unico dei contratti pubblici), e secondo i principi ed indirizzi del DPR 285/1990 (Regolamento nazionale di polizia mortuaria) ed della L. n. 26/2001 della quale di seguito si riporta l’estrapolazione dall’art. 1 del comma 7bis, il quale ha stabilito in sostanza che parte del servizio cimiteriale è divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta ad esclusione delle pubbliche funzioni di istituto:
7-bis. Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita’ del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonche’ del servizio di inumazione in campo comune, e’ limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita’ del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
3) Rientrano nel compito istituzionale dei servizi pubblici locali (insomma ciò che è posto a carico del comune):
– il servizio necroscopico nonché le pubbliche funzioni di polizia mortuaria come raccolta sulla pubblica via di salme,
– il trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria,
– il deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90,
– il trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico,
– il controllo e la vigilanza su attività funebri e cimiteriali (operate da ASL),
– la camera mortuaria e l’ossario comune ed il cinerario comune in cimitero,
– il rilascio delle autorizzazioni,
– la regolamentazione, indirizzo e pianificazione cimiteriale.
Tali servizi pubblici sono a totale onere e carico del comune, per governare e programmare gli interventi di ampliamento necessari ed in tempi utili per l’acquisizione delle aree necessarie per ampliare il cimitero o per realizzare i parcheggi pubblici del cimitero, ecc..
4) Sono soggetti a tariffa (cimiteriale) i servizi che esulano da questi compiti primari e fondamentali come ad esempio una permanenza della salma in camera mortuaria per un periodo di tempo superiore al dovuto (minimo pattuito tra comune e ospedale) o per servizi extra rispetto lo standard concordato tra comune ed ospedale oppure l’eventuale impiego della camera mortuaria o sua parte per tanatoprassi.

admin Staff ha risposto 4 anni fa

Fabio Guarino says:

E possibile detrarre i costi di una traslazione?