Quali detrazioni fiscali spettano per le spese funerarie?
La redazione – risposta a Giuseppe says:
Ai sensi dall’articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR, ai fini della dichiarazione dei redditi, può essere dedotto il 19% dell’importo complessivo delle spese funebri con un massimale di € 1.549.37, per ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere. Ciò significa in sostanza che il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti.
la detrazione IRPEF 19% su un massimo di € 1.549.37 (quindi con una detrazione massima di € 294,38) è possibile per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di una persone qualsiasi, quindi a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo di parentela (dalla finanziaria 2016).
La detrazione spese funebri può comunque essere suddivisa tra le diverse persone che le hanno sostenute, anche se la ricevuta o fattura sia intestata ad una sola persona. Per poter fruire in tal caso della detrazione Irpef, su tale documento contabile va annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese funebri sostenute, sottoscritta dall’unico soggetto a cui è intestato il documento.
La definizione legale di “spesa funebre” non esiste, ma, per essa, s’intende l’erogazione di danaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla. Quel che occorre – per precetto legislativo – è che vi sia una “dipendenza”, e cioè un rapporto di causa ed effetto, tra il decesso e la spesa, come è scritto nella legge.
Le voci deducibili sono quelle del funerale vero e proprio, quali la ricevuta del versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell’agenzia di pompe funebri e, se fatturati a parte , la spesa del fiorista, quella relativa agli annunci funebri, ecc.. .
Non sono deducibili le spese sostenute non in presenza della morte di una persona ( ad esempio l’acquisto preventivo di concessione di loculo cimiteriale), come pure le spese relative alle cremazioni, alla traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico-sanitari, successivamente alla tumulazione, ai lavori su loculi e tombe nei quali inoltre vige l’applicazione dell’IVA.
L’anno di detrazione delle spese è quello del pagamento delle spese funerarie. I recipienti le spese (imprese di onoranze funebri e Comune) devono notificare all’Agenzia delle entrate gli importi come spese funerarie con l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
Il documento che permette la detrazione è la fattura. Si ricorda che le spese funebri sono esenti da IVA.
Per una trattazione più articolata si veda anche la risposta completa al quesito 097 – Approfondimento:”Spese funebri detraibili nel 730 (agg. 2015)”
giuseppe says:
buon giorno, sono alle prese con le detrazioni fiscali
le spese che ho sostenuto sono
fiorista
carro funebre
manifesti
trasporto dell’infermo in ospedale con autoambulanza a pagamento
e ritorno.
Grazie per il possibile aiuto
Saluti Giuseppe Paletta
Morgana says:
ma se una persona prende una pensione bassa e non ha tasse da cui detrarre le spese perde questa possibilità? Nel senso che se uno è povero paga tutte le spese, se invece uno è abbastanza “ricco” da versare le tasse ha uno sconto su queste spese? Mi hanno informato male?
La redazione – risposta a Morgana says:
Le spese funebri detraibili sono una tipologia di spesa che i contribuenti possono portare a detrazione nella dichiarazione dei redditi, tramite presentazione del modello 730 ordinario o precompilato, e del Modello Unico, al fine di scontare con tale importo, le imposte da pagare.
Nel caso di spese funerarie sostenute, si ha diritto di ricevere, dall’importo dovuto per IRPEF, il recupero del 19% delle spese su un importo di calcolo massimo stabilito per il 2016 in €. 1.550,00, ovvero al massimo euro 294,50.
Da quanto sembra, il suo reddito annuo è tale che Lei è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se sul Modello Unico (di cui lei dovrebbe essere in possesso) si trova che ha avuto trattenute IRPEF, può ricevere un rimborso massimo di 294,50 euro, sempre che le trattenute siano di importo maggiore, oppure fino all’importo massimo delle trattenute se minore, presentando il modello 730.
Per vedere se rientra in questa casistica e per la eventuale compilazione del 730 che deve in ogni caso fare se vuole il rimborso, può rivolgersi ad un “CAF” (cioè Centro di Assistenza Fiscale) o “Patronato” (in genere presso sedi Acli o CGIL, UIL, CISL), con spesa per la consulenza/compilazione attorno al 35 – 55 euro.
Nel suo caso, una volta presentato il 730, il rimborso a credito di spese particolari che Le verrà accreditato (pagato) direttamente assieme all’assegno della pensione del mese di Luglio dell’anno della dichiarazione.
Altra possibilità offerta dalla normativa sulla detraibilità delle spese funebri, già con le dichiarazioni dei redditi del 2016 (quindi redditi e spese riferiti al 2015), nel caso la fattura della spesa funebre non fosse stata ancora emessa, è che la Legge di Stabilità del 2016 ha eliminato il vincolo di parentela per la detrazione di questo tipo di spesa: le spese funebri, possono essere detratte da qualsiasi persona anche non parente diretto del defunto.
Cosa vuole dire: che la fattura potrà essere emessa anche ad una persona di sua fiducia, la quale in tal modo avrà diritto a richiedere, in occasione della presentazione della propria denuncia dei redditi, la relativa detrazione fiscale.
Ai fini della detrazione fiscale sarà necessario presentare le fatture o le ricevute che attestano l’avvenuta spesa: come le fatture dell’Agenzia funebre, del fioraio, gli annunci funebri, la ricevuta del pagamento dei diritti cimiteriali al Comune, ecc. occorre che venga rispettato il cd. principio o criterio di attualità, che significa che il Fisco Italiano ammette la detrazione solo per le spese legate da causa effetto, per cui la causa è il decesso e i costi del funerale sono l’effetto. Perché è importante questo principio? Perché ai fini di detrazione delle spese funebri, sono detraibili solo le spese ordinarie sostenute in occasione del decesso ma non quelle effettuate prima, come ad esempio l’acquisto di un loculo o di una tomba familiare, o dopo come ad esempio le spese di esumazione e re inumazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 944 del 28/07/1976).
attilio avolio says:
Ho sostenuto una spesa per oneri cimiteriali di 180 euro . la detrazione sul 730 e’ totale o esiste una franchigia ? . Grazie per la risposta