DWQA QuestionsCategoria: CremazioniVolontà di cremazione espressa solo verbalmente
admin Staff ha scritto 11 anni fa

E’ deceduta una signora, nubile, che viveva con il fratello e che in vita aveva sempre espresso il desiderio di essere cremata e poi tumulata con la sorella da poco deceduta e con le urne cinerarie dei genitori tumulate nello stesso loculo della sorella. Tale volontà era solo verbale. Il processo verbale doveva essere sottoscritto dall’unico fratello in vita (di 93 anni). Ci siamo recati presso il suo domicilio, in quanto non deambula, per raccogliere la sua firma come richiesto dai familiari, ma la persona non ha risposto alle ns. domande e non è stato in grado di firmare.

Abbiamo accertato inoltre che non è stato nominato l’Amministratore di sostegno.

In questo caso abbiamo consigliato ai familiari di tumulare in loculo la salma della defunta e fra qualche anno eventualmente cremare la salma.

E’ il comportamento corretto o dovevamo fare altro?

Comune di Meolo (VE)

2 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

e-nico 1958 says:

Se l’obbiettivo era quello di cremare subito il cadavere della signora, se il fratello, come congiunto più prossimo, non sottoscrive che questa era la volontà della defunta non c’è niente da fare.
Se l’obbiettivo residuo è quello di cremare quanto prima i resti mortali della signora, scopo ricongiungimento, si potevano abbreviare i tempi inumando il cadavere anziché tumularlo.
Infatti, un cadavere o si crema con la volontà espressa (D. P. R. 285/90 art. 79) o, se sepolto, si deve aspettare che diventi resto mortale.
Un cadavere inumato diventa resto mortale dopo 10 anni, uno tumulato dopo 20 (D. P. R. 254/2003 art. 3).
Supponendo che fra 10 anni il fratello sia morto, nel caso di esumazione ordinaria/straordinaria fra 10 anni si guadagnavano 10 anni rispetto ad una estumulazione straordinaria richiesta prima della scadenza della concessione, fra 20 anni.
E fra l’altro gli sarebbe costato anche molto meno.

admin Staff ha risposto 4 anni fa

La redazione says:

Se l’obbiettivo era quello di cremare subito il cadavere della Signora, il fratello, non potendo firmare, non c’era altro da fare.
Un suggerimento. Secondo la Redazione la soluzione per abbreviare la ricongiunzione della Signora defunta con i propri cari, (nella sostanza ci sembra di aver capito che la richiesta di cremazione da parte della defunta probabilmente aveva tale spirito), sarebbe stata l’aver illustrato ed indirizzato i familiari, verso la scelta della sepoltura per inumazione in quanto:
I) L’inumazione è sepoltura gratuita (viene solo applicata la tariffa per la sola operazione di scavo fossa, deposizione feretro e ricolmo della fossa e poi analogamente, successivamente, per l’esumazione);
II) La durata del periodo di sepoltura di una salma inumata è 10 anni;
III) Anche per l’inumazione, terminato il periodo previsto di sepoltura decennale, nel caso in cui il defunto si rinvenisse “resto mortale” e non “resto osseo”, i familiari (e Comune) potranno ricorrere, analogamente, ai disposti dell’art. 3 del DPR 254/2014 e cioè: richiedere la cremazione del resto, ottenendo il risultato prefissato, ricongiunzione dei defunti, con minori costi e con minore tempo.
Approfondimento:
Difatti la tumulazione prevede da parte del familiare del defunto, la richiesta al Comune del rilascio di una concessione cimiteriale che è soggetta a tariffa. Inoltre la permanenza del cadavere, per legge è correlato alla durata della concessione rilasciata, in genere per i loculi è prevista tra 25 e 30/40 anni, nel Vs. caso, (art. 42 del Vs. Regolamento comunale, comma 8, è 30 anni). E’ vero che il familiare del defunto e Concessionario potrà chiedere la estumulazione straordinaria del cadavere (e quindi non attendere 30 anni), ma questo solo quando saranno trascorsi almeno 20 anni di sepoltura. In questo caso se il cadavere si fosse trasformato non in “resto osseo” ma, come generalmente accade, in “resto mortale”, è vero che, richiamando il DPR 254/2003 (art. 3), tale “resto mortale” si potrà senz’altro indirizzare, da parte dei familiari senza gli odierni problemi, alla cremazione.
Di seguito si allega una bella diserzione del Dott. Avv. Graziano Pellizzaro (esperto di ANUSCA – Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale) al XXIV Convegno di ANUSCA tenutosi a Bellairia-Igea Marina (RN) nel 2004 a titolo “L’evento morte: i servizi funebri ed i compiti dell’Ufficiale dello Stato Civile nelle norme nazionali e regionali”, nonché sia la trascrizione come annotazione della questione “bollo e diritti di segreteria” riguardo il Verbale in argomento, tratta dalla rivista Lo Stato Civile Italiano e precisamente dal “Focus n. 24 del 2013 a cura di Giovanni Pizzo a titolo “Bolli, sempre bolli, fortissimamente…” (attraverso il Link proposto potrete leggere l’intero articolo):
La manifestazione di volontà per la cremazione effettuata tramite un ‘processo verbale’ reso davanti all’ufficiale dello stato civile non ha i requisiti necessari per l’applicazione dell’art. 17 della Tabella alleg. B al D.P.R. 642/1972. Pertanto, rilevata l’assenza di una specifica previsione normativa in merito all’esenzione dei processi verbali di manifestazione di volontà alla cremazione – ne discende la loro assoggettabilità all’imposta di bollo fin dall’origine in quanto atti ricevuti da altri pubblici ufficiali non rientranti nella previsione di esenzione del citato art. 17. [Agenzia Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 907-35613/2010 del 22.10.2010] – Quindi Bollo SI’ mentre Diritti di Segreteria NO.
Infine, questione sulla estumulazione al termine del periodo di 20 anni dal seppellimento (vedi accenno fatto sopra):
la Redazione ritiene si tratti di “estumulazione straordinaria”, l’operazione quando eseguita da loculi o tombe, la cui durata di concessione sia maggiore del periodo ventennale di sepoltura della salma stessa (es. 25 o 30 anni o più).
E’ interessante il contributo del Dott. Avv. Graziano Pellizzaro che sul suo “blog” (http://www.studiopelizzaro.blogspot.it), propone una considerazione diversa, proprio grazie ai disposti del DPR 254/2003 art. 3.
A tal proposito si allega, attraverso questo “Link”, uno stralcio da Noi predisposto, che riporta sia l’estratto del parere espresso dal Dott. Pellizzaro sul suo blog che l’estratto stesso dell’art. 3 del DPR 254/2003.
Il Dott. Pallizzaro sostiene che anche l’estumulazione, così come l’esumazione sono ordinarie dopo il compimento, rispettivamente del periodo decennale o ventennale di sepoltura alla luce dell’art. 3 del DPR 254/2003.