DWQA QuestionsCategoria: VarieTumulazione provvisoria – autorizzazione
admin Staff ha scritto 11 anni fa

Quando non ci sono loculi disponibili in che modo si autorizza, qualora fosse possibile, una tumulazione provvisoria?

Comune di Valmontone (RM)

3 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

La redazione says:

Risposta a Comune di Valmontone:
La “Tumulazione provvisoria” è un tipo di seppellimento non previsto dalla legislazione nazionale e nemmeno dalla Vs. legislazione regionale. Quindi l’eventuale ricorso a tale tipologia deve essere oggetto di una specifica norma di ambito comunale, che prevede obbligatoriamente il parere favorevole dell’Unità Sanitaria Locale competente. Tale parere comunque non è vincolante, poiché la massima autorità locale in campo sanitario è il sindaco, che quindi può decidere in merito dopo aver sentito il parere dell’ASL.
La norma potrebbe essere inserita nel regolamento di polizia mortuaria o essere oggetto di ordinanza del sindaco, nel qual caso si propone uno schema di ordinanza presente nel Ns. sito, [Ordinanza Tumulazione provvisoria]), associata, se serve, ad una [Ordinanza Esumazione straordinaria] supportata da un [verbale di esumazione], completata da una relazione tecnica che motivi tale necessità, necessaria anche per acquisire il parere dell’Unità Sanitaria Locale.
Si ricorda che il Comune non ha l’obbligo di costruire sepolture private (loculi, in particolare) e nemmeno l’obbligo di concedere aree per realizzare sepolture private: ha il solo obbligo di seppellire in terra i residenti e coloro che morissero nell’ambito del territorio comunale, e di avere spazi cimiteriali ad hoc sufficienti.
Ciò non toglie che, per dare un servizio molto sentito dai cittadini, si deve fare di tutto per verificare che non vi siano loculi la cui concessione è scaduta e non abbiano rinnovato (se previsto), procedendo tempestivamente alle estumulazioni ordinarie.
Questa procedura consente un recupero consistente di loculi che pertanto potranno essere riconcessi a nuovi richiedenti.
Non è buona pratica consentire, agevolare, praticare il RINNOVO o la PROROGA delle concessioni, in particolare dei loculi, di ossarini (e/o di cinerari), in quanto non conviene:
1) dal punto di vista urbanistico, perchè comporta di dover ampliare continuamente i cimiteri
2) dal punto di vista economico, perchè si introita meno dalla riconcessione rispetto ad una nuova concessione
Se non si ha terreno sufficiente per il campo inconsunti conviene cremare i resti, poichè il costo della cremazione viene ampiamente coperto dalle entrate delle nuove concessioni dei loculi liberati.
Tornando al problema specifico,se si vuole utilizzare la tumulazione provvisoria, sempre che non si possa fare di meglio, si suggerisce:
1) di verificare cosa stabilisce il Vs. regolamento di Polizia mortuaria a riguardo, e nel caso adeguarlo, stabilendo anche i compensi per tumulazione provvisoria ai concessionari aventi diritto; una volta stabilito nel regolamento, non ci sono ulteriori autorizzazioni da chiedere, salvo che nelle concessioni rilasciate non ci fossero clausole ostative, nel qual caso, pacta sunt servanda, non si può fare niente se non dimostrando che c’è una situazione di emergenza che impone questa procedura, il che può essere dettagliato nella ordinanza.
2) di verificare attraverso il registro delle concessioni quali loculi risultassero liberi seppure concessi (l’indagine oltre che ai colombari può spingersi anche alle tombe di famiglia) e quindi fare un elenco;
3) di procedere alle tumulazioni provvisorie seguendo un criterio stabilito nel regolamento o nella ordinanza

admin Staff ha risposto 4 anni fa

CHRISTIAN BANDERA says:

Buongiorno. Il regolamento comunale di polizia mortuaria, per quanto concerne l’assegnazione dei depositi provvisori, così dispone:
“La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno, allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.”
E’ successo che il Comune abbia concesso, ad una famiglia, un deposito provvisorio, per la tumulazione momentanea del loro caro appena deceduto, con la motivazione che dovessero cremare la salma di un altro loro parente, contenuta all’interno di un altro loculo, in modo tale da liberare il loculo in questione e, di conseguenza, traslare successivamente la salma tumulata, provvisoriamente, dal loculo provvisorio a quello definitivo, così liberato.
1) E’ regolare, tale concessione del deposito provvisorio, con questa motivazione?
2) Rientra, nella fattispecie prevista dal punto B, ovvero il “ripristino di una tomba privata”?
3) La cremazione può rientrare nella nozione di “lavori di ripristino”?
Preciso che, non è stata presentata l’istanza formale per la cremazione e che, di conseguenza, a distanza di 4 mesi dal rilascio del deposito provvisorio, non solo la cremazione non è avvenuta, ma la salma è stata poi traslata in un loculo definitivo (oltretutto il giorno dopo la tumulazione di un’altra salma, aspettando perciò, forse, la posizione che più si gradiva all’interno del blocco??)

admin Staff ha risposto 4 anni fa

La redazione says:

Risposta a Christian Bandera:
1) Non è pensabile di tumulare una salma (provvisoriamente) in attesa del trasferimento dell’altra. Anche in un grande Comune con cimiteri in cui avvengono 3 o 4 sepolture al giorno è possibile organizzare funerale, estumulazione della salma da cremare, sistemazione del loculo e sepoltura del nuovo defunto nel giro di 1/2 gg. massimo; c’è il tempo per fare tutto senza disagi per le famiglie.
L’attesa per la cremazione è fatta:
– o in camera mortuaria del cimitero del Comune che, nel caso in cui i tempi di attesa per la cremazione fossero + lunghi di 5/7 gg., dovrebbe essere attrezzato con cella frigorifera adatta ad accogliere bare con cadaveri.
– oppure il Comune, nell’accordo siglato con il gestore del crematorio verso cui indirizza i defunti da cremare, concorda con lo stesso come risolvere eventuali attese per la cremazione più lunghe rispetto quelle ordinarie. In questi casi è il crematorio che ospita la bara ed il relativo cadavere in una delle sue celle frigorifere fino al momento previsto del servizio.
Non è assolutamente corretta l’azione messa in atto dai Funzionari/dirigenti Comunali se rapportata al regolamento di polizia mortuaria. Potrebbe essere accettata qualora vi siano disposizioni specifiche (ordinanze sindacali o determine dirigenziali) che autorizzino questa procedura. In genere è possibile per casi particolari, ma effettivi casi particolari, dunque episodici e che la soluzione non sia lesiva dei diritti degli altri cittadini.
Il Comune (Giunta Comunale e Sindaco, ciascuno per le proprie competenze) può sempre motivare e quindi decidere diversamente dalla norma regolamentaria vigente.
2) e 3) La procedura adottata non rientra fra quelle previste dal regolamento di polizia mortuaria come esposte, nè ovviamente la cremazione può essere classificata come “lavori di ripristino””.