DWQA QuestionsCategoria: Cimiteri ParticolariTumulazione in chiesa
admin Staff ha scritto 6 anni fa

E’ stata formulata la richiesta di tumulare la salma di un parroco all’interno di una chiesa nella quali vi sono sepolcri già occupati dagli anni sessanta e altri liberi. Vi sono particolari norma igienico sanitarie da osservare? Nel regolamento comunale non si menziona la casistica.

Comune di Valsamoggia (BO)

2 Risposte
admin Staff ha risposto 3 anni fa

La redazione says:

La Sepoltura al di fuori dell’area cimiteriale è una forma di sepoltura “eccezionale” in considerazione della particolarità delle situazioni per cui può essere autorizzata (connotata da alta discrezionalità).
Tale tipologia di sepoltura veniva autorizzata dal Ministero ex art. 105 del DPR 285/90.
Con il DPCM 26 maggio 2000, art. 1 Allegato A, tale autorizzazione è stata delegata alle regioni.
Nel caso dell’Emilia Romagna, questa autorizzazione è stata delegata ai Comuni ex art 6 comma 2 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19.
Di conseguenza, il Comune può autorizzare tale sepoltura, sentita l’ASL, purché siano rispettate le norme igienico sanitarie che valgono per le equivalenti tipologie di sepolture entro il recinto cimiteriale.
TESTI NORMATIVI
Art. 105 del DPR 285/1990
1. A norma dell’art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.
D.PCM 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.)
Art. 1. Àmbito operativo.
1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A), allegata al presente decreto, conferiti alle regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.
Tabella A
….
c) autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
L.R. 29 luglio 2004 n. 19 – DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 6 Funzioni amministrative e di vigilanza
….
2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l’Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

admin Staff ha risposto 3 anni fa

La redazione says:

La Sepoltura al di fuori dell’area cimiteriale è una forma di sepoltura “eccezionale” in considerazione della particolarità delle situazioni per cui può essere autorizzata (connotata da alta discrezionalità).
Tale tipologia di sepoltura veniva autorizzata dal Ministero ex art. 105 del DPR 285/90.
Con il DPCM 26 maggio 2000, art. 1 Allegato A, tale autorizzazione è stata delegata alle regioni.
Nel caso dell’Emilia Romagna, questa autorizzazione è stata delegata ai Comuni ex art 6 comma 2 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19.
Di conseguenza, il Comune può autorizzare tale sepoltura, sentita l’ASL, purché siano rispettate le norme igienico sanitarie che valgono per le equivalenti tipologie di sepolture entro il recinto cimiteriale.
TESTI NORMATIVI
Art. 105 del DPR 285/1990
1. A norma dell’art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.
D.PCM 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.)
Art. 1. Àmbito operativo.
1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A), allegata al presente decreto, conferiti alle regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.
Tabella A
….
c) autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
L.R. 29 luglio 2004 n. 19 – DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 6 Funzioni amministrative e di vigilanza
….
2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l’Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.