E’ necessario il nulla osta dell’Azienda Sanitaria Provinciale per il trasporto in ambito nazionale di resti ossei già ridotti in cassettina di zinco, fermo restando che l’autorizzazione al trasporto ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 285/90 deve essere comunque rilasciata dal Comune di partenza?
Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa
La redazione says:
Per il trasporto in ambito nazionale di resti ossei già ridotti in cassettina di zinco non è necessario il Nulla Osta dell’Azienda Sanitaria (che dal 1° settembre 2009 in Sicilia, Regione a Statuto speciale, è divenuta “provinciale”).
Allo stesso modo non è necessario una specifico nulla osta nel caso di resti mortali, in quanto le operazioni di esumazione/estumulazione vengono svolte secondo procedure previste o dal Regolamento o da una Ordinanza, che preveda anche le modalità di trasporto, approvati una tantum dall’Azienda Sanitaria.
Il DPR 254/2003 ha distinto i Resti ossei dai Resti mortali, prevedendone una diversa collocazione in un diverso contenitore per la loro trasformazione in resto osseo o cenere.
Tutti i trasporti funebri di salme, cadaveri, ossa, ceneri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali (= esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo) sono soggetti ad autorizzazione comunale (Artt. 24, 27, 28 e 29 DPR 285/90), ma se per le ossa e le ceneri non si rileva alcuna criticità sotto il profilo sanitario, problematico è il trasporto di Resti mortali in particolare quando caratterizzati da parti molli che potrebbero causare percolazioni di liquidi dovuti al percorso trasformativo-putrefattivo prolungato, accompagnato da produzione di forti odori.
Si dovranno, quindi, adottare tutte le misure di cui alla risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004:
“Per quel che concerne la procedura più corretta per il trattamento e confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione, si considerano valide le norme dettate per il trattamento dei resti mortali provenienti da esumazione.
Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.
Nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.”
Per trasportare i cadaveri occorrono sempre particolari mezzi (le cosiddette auto-funebri), con caratteristiche tecniche specificate dall’Art. 20 DPR 285/90, mentre per urne cinerarie e cassette ossario, non sussistendo pericoli d’infezione (fatti salvi i rarissimi frangenti di contaminazione radioattiva) possono provvedere gli stessi famigliari.
Ricordiamo infine che ai sensi del D.lgs n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) ai sensi dell’art. 107 ci si deve riferire al dirigente dei servizi di polizia mortuaria comunale oppure al funzionario incaricato per comuni privi di figure dirigenziali. Inoltre tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri, siano all’interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l’estero, sono assoggettate all’imposta di bollo e ovvero debbono sempre specificare:
– l’oggetto del trasporto (nel Ns. caso cassetta ossario),
– l’incaricato del trasporto (colui che prende in consegna l’oggetto del trasporto),
– il luogo di partenza (nel Ns. caso il cimitero di sepoltura),
– il luogo d’arrivo (nel Ns. caso il nuovo cimitero di arrivo e di nuova sepoltura del Resto osseo chet potrà essere in ossarino o in loculo o in tomba di famiglia o in Ossario comune).