DWQA QuestionsCategoria: Gestione AmministrativaTariffe tumulazioni-estumulazioni – modalità di pagamento e formulazione della voce di elenco prezzi
admin Staff ha scritto 10 anni fa

1)    Tumulazione/Estumulazione: è prevista l’adozione di tariffe per le operazioni di tumulazione nelle quali si prevede di incamerare, allo stesso momento, anche le spese di estumulazione.

2)    Inoltre sono state poste differenze sul costo dell’operazione.

  • nel caso in cui la salma abbia più o meno di 30 anni,
  • nel caso in cui i familiari (o comunque gli aventi titolo) chiedessero l’inumazione del resto mortale o se chiedessero la cremazione dello stesso, il Comune vorrebbe incentivare la seconda ipotesi.

Si condivide tale impostazione?

Comune di Borgomanero (NO)

1 Risposte
admin Staff ha risposto 3 anni fa

Premessa: si ritiene abbiate tempi di durata delle concessioni per loculo eccessive: 50 anni sono troppi. Molti Comuni ormai da tempo hanno decisamente ridotto il periodo di concessione, portandolo a 30 o addirittura a 25 anni.

Punto 1) tariffa cimiteriale “Tumulazione in loculo”: non si concorda circa la formulazione di una tariffa relativa ad un servizio/lavoro composta in realtà da due operazioni, una da compiersi nell’immediato o breve tempo, (il seppellimento in loculo) e la seconda (l’estumulazione) da una previsione, seppure certa ma futura, anzi remota: da farsi 50 anni dopo!
Si consideri che le operazioni cimiteriali sono svolte nel Vs. Comune da una Ditta esterna, quindi sicuramente l’introito delle tariffe ha correlazione con la liquidazione mensile dell’attività svolta o per stati di avanzamento programmati, del corrispettivo pattuito con l’Impresa: ma la Ditta che oggi svolge il servizio non sarà sicuramente quella che eseguirà l’estumulazione tra 50 anni!
E’ forse un onere che riscosso adesso serve per compensare servizi o prestazioni privi di tariffa di copertura?
Si suggerisce che l’onere economico relativo alla futura operazione di estumulazione ordinaria sia invece da prevedere con voce di elenco separata e riscuotere, come “contributo”, con la tariffa (o separatamente ma contestualmente ad essa), di concessione del loculo, quindi assieme nelle voci che la compongono, cioè, ad esempio, assieme alla fornitura della lastra di chiusura, e assieme alla lapide standard che sicuramente fornite assieme al loculo per avere una parete di lapidi uniformi.
L’importo “presuntivo” relativo di larga massima, è bene che consideri anche quanto necessario per liberare il loculo e cioè comprenda anche le operazioni di pulizia, disinfettazione e tinteggio interno in latte di calce, al fine di definire alla voce “estumulazione ordinaria” una chiara e completa definizione del suo significato. Tale voce, acclusa al loculo è più chiara e congruente ad es. anche nel caso in cui il loculo fosse restituito al Comune anticipatamente dal concessionario: difatti la retrocessione anticipata è correlata con una operazione di estumulazione straordinaria e non di estumulazione ordinaria. Quest’ultima operazione prevede necessariamente interventi finalizzati a rendere il loculo nuovamente idoneo (igienicizzato, pulito e ritinteggiato) pronto per essere nuovamente concesso per altri.
Punto 2), differenziazioni sul costo dell’operazione: occorre tenere distinte le
– operazioni di “estumulazione ordinaria” (art. 86 del DPR 285/90) e cioè apertura del loculo e raccolta dei resti ossei o il condizionamento (e cioè l’inumazione a ciclo ridotto o la cremazione) dell’eventuale resto mortale, che avviene solo allo scadere della durata della concessione, nel Vs. caso al termine di 50 anni;
dalle,
– operazioni di “estumulazione straordinaria” (artt. 88 e 89 del DPR 285/90, Circ. Min. Salute n. 10/1998 e art. 3 DPR 254/2004) che possono avvenire su richiesta del Concessionario-Familiare del defunto prima o dopo 20 anni dalla originaria data di sepoltura.
Posto che il termine di 30 anni non è motivato dalla legislazione nazionale in atto, si evidenzia che in seguito all’entrata in vigore del DPR 254/2004 è considerato resto mortale e non più cadavere, l’esito trasformativo a cui è giunto il defunto dopo 20 anni di tumulazione.
Pertanto la tariffa di “estumulazione straordinaria” dovrà comprendere:
Caso a) – un importo per la prestazione di estumulazione straordinaria ante 20 anni dalla tumulazione che consideri che si opera su un “cadavere” e che questi è in fase putrefattiva avanzata, quindi è un’operazione delicata, la cui tariffa dovrà essere dimensionata attraverso un’attenta analisi dei prezzi ed una attenta modalità operativa per le interconnesse problematiche igieniche. Tale operazione potrà essere richiesta dal Concessionario-Familiare del defunto per necessità di trasferimento del cadavere in altra sepoltura o addirittura in altro Comune.
Caso b) – un importo per la prestazione di estumulazione straordinaria post 20 anni dalla sepoltura originaria che ai sensi del DPR 254/2004 l’eventuale incompiuta mineralizzazione del cadavere è considerato “resto mortale” e non più un cadavere. Questo semplifica notevolmente le modalità operative da parte degli addetti cimiteriali, pur restando una operazione con insite problematiche igieniche di pericolo, ma semplifica anche il rapporto nei confronti dei familiari sia sulla valutazione di decidere della cremazione del resto che operativamente si è fuori dal rischio di “denuncia di vilipendio a cadavere” perseguita penalmente.
La scelta sull’opzione della cremazione è comunque in capo al famigliare del defunto.
Si condivide l’orientamento del Comune nel valorizzare e quindi sensibilizzare i cittadini con comunicati ed opuscoli come la Vs. brochure “I Servizi Cimiteriali”, nonché i suggerimenti operati in occasione di tali operazioni e cioè di ricorrere alla cremazione del resto mortale. E’ giustamente importante evidenziare e valorizzare gli aspetti positivi correlati a questa scelta di condizionamento del suddetto “resto mortale”.

Maggiori dettagli sono visibili nella risposta completa.