Cosa si intende per salma, cadavere, resto mortale, resto anatomico, feto e quali sono le norme che regolano il loro trattamento?
La redazione says:
L’esito del fenomeno trasformativo post mortem passa per tre stadi:
Salma: il corpo umano esanime, ma prima che sia trascorso il periodo d’osservazione, dopo il quale la spoglia mortale sarà considerata cadavere (da prassi medico-legale). La salma viene tenuta in osservazione per 24 ore in sala di osservazione per eventuali manifestazioni di vita prima di essere avviata a sepoltura. Nella prassi cimiteriale è invalso l’uso di identificare con la dizione “posto salma” quello che in realtà si dovrebbe chiamare “posto cadavere” per indicare l’unità di misura delle sepolture.
Cadavere: il corpo dell’uomo dopo che ne sia stata accertata la morte. Dopo 20 anni dalla tumulazione o 10 dall’inumazione, a prescindere dall’avvenuta o mancata mineralizzazione del cadavere, l’esito da fenomeno cadaverico, di tipo trasformativo/conservativo, è sempre classificabile come un semplice resto mortale (secondo DPR 254/2003 art. 3 comma b)
Resto mortale: trascorso il periodo di cui sopra, l’esito del processo trasformativo post mortem, classificato resto mortale, può presentarsi in forme diverse.
– saponificato, ovvero si riscontrano attorno alle ossa delle sostanze grasse saponose,
– mummificato o corificato, quando il cadavere si è asciugato e l’involucro esterno ha assunto una consistenza cuoiosa; si riscontra spesso nelle estumulazioni
– mineralizzato quando si riscontrano solo ossa debolmente legate fra loro, e in questo caso si parla di resti ossei.
Nei primi due casi occorre reinumare il cadavere per completare il ciclo di consunzione (o cremare i resti).
Resti ossei: l’esito finale del processo trasformativo del corpo umano dopo la completa mineralizzazione. Non essendo stabilito con esattezza il punto di passaggio fra resto inconsunto e resto osseo, di prassi si puo’ dire che si tratta di resto osseo quando la riduzione (distacco di ossa singole o debolmente connesse, tipo vertebre) può essere condotta a termine senza manovre brusche, senza dovere ricorrere a torsioni innaturali od a strappi violenti.
L’importante è che i resti mortali ed i resti ossei vengano manipolati con riguardo e rispetto.
I resti ossei dopo la esumazione/estumulazione possono essere riposti in cassette resti ossei all’interno di tumulazioni oppure avviate all’ossario comune, per la conservazione in perpetuo o si può attuare la loro riduzione mediante cremazione e successiva conservazione in cinerario comune.
Parti anatomiche: qualunque esse siano, purché sia riconoscibile la loro originaria appartenenza al corpo umano (Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254)
Le parti anatomiche riconoscibili (arti, oppure porzioni degli stessi) possono esser sepolte in tumulo, fossa, oppure cremate, mentre le parti anatomiche non riconoscibili, essendo rifiuti sanitari a rischio infettivo, debbono esser necessariamente inviate a termodistruzione, non in ara crematoria ma presso il normale inceneritore.
Feti: l’esito di un fenomeno abortivo. Si distinguono in:
– nati-morti: sono i bambini che abbiano superato le 28 settimane di gestazione al momento del parto: vige l’obbligo di registrazione presso l’anagrafe e seguono la procedura prevista per i cadaveri
– prodotti del concepimento con gestazione inferiore alle 28 settimane: nessun obbligo di registrazione. Possono anche esser sepolti in tumulo, fossa, oppure cremati, previa richiesta dei genitori all’Azienda Sanitaria. Altrimenti vengono equiparati ai rifiuti sanitari.
La classificazione precedente è importante in relazione ai reati che si possono commettere nei riguardi degli esiti trasformativi; in particolare è importante la condizione di cadavere, perché in presenza dello stesso è possibile commettere violazioni di carattere penale.
La tutela penale comprende anche parti di cadavere, qualunque esse siano. purché sia riconoscibile la loro appartenenza al corpo umano privo di vita, e parti anatomiche riconoscibili.
Nel caso di estumulazioni straordinarie o comunque nel caso di cadaveri o dubbi, si deve tener presente anche l’art. 87 del D. P. R. 285/90 e in ogni caso la sentenza della Corte di Cassazione 21 febbraio 2003, n.17050.
Le trasgressioni al regolamento nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 implicano sanzioni amministrative pecuniarie.
Il codice penale al Titolo IV annovera, assieme ai delitti contro la sensibilità religiosa, anche particolari reati rivolti contro la pietà riservata ai defunti.
Per Manomissione del cadavere, dunque, si intende il compimento di quei gesti o trattamenti tali da comportare il deturpamento, la mutilazione, la distruzione, la soppressione, la dispersione, l’occultamento e l’uso illegittimo della salma. Queste alterazioni sono trattate da quattro specifiche norme incriminatici del codice penale.
1. Il vilipendio di cadavere si manifesta con azioni volte a dimostrare disprezzo ed oltraggio verso le spoglie e le loro ceneri. In caso di atti di estrema brutalità oppure, ancor peggio di oscenità, come esplicite manifestazioni a sfondo necrofilo, il reato è aggravato.
2. La distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere consta nel ridurre al nulla la salma, con procedimenti combustivi o provocandone la dissoluzione attraverso sostanze chimiche corrosive. Una grave aggravante consiste, invece, commettere il fatto criminoso in un cimitero o in altro luogo di sepoltura, deposito o custodia delle salme.
3. L’occultamento di cadavere o delle sue ceneri si distingue, invece, perché il nascondimento è solo temporaneo ed escogitato in modo che le spoglie possano prima o poi essere ritrovate.
4. L’uso illegittimo di cadavere (art. 413) è commesso da chiunque dissezioni, squarti o, altrimenti, adoperi le spoglie mortali di un uomo, o parti di esse, a fini scientifici, didattici o di pura e morbosa curiosità, in ogni caso, non ammessi dalla legge.
Nel novero dei crimini, contro il rispetto sacrale verso i defunti, il codice considera e reprime tre distinte attività illegali come: la profanazione delle tombe (violazione di sepolcro art. 407 ed il vilipendio di sepolcro, art. 408), il turbamento di una cerimonia esequiale o di un servizio funebre art. 409 e le manomissioni di un cadavere.
Per una rassegna stampa con diversi pareri e riferimenti si veda la risposta completa.
Per gli articoli del codice si veda la normativa di riferimento
lucidio says:
Mi scuso ,vorrei se possibile lumi.
Oltre 16 anni fa alla morte del mio genitore l’abbiamo posto in una cassa doppia cioè con cassa di legno e cassa di zinco per l’inserimento in loculo.
Purtroppo nell’inserire in loculo lo spazio è risultato insufficiente quindi la salma è stata posta a terra .Ora la mia domanda è questa ,è possibile la mancata mineralizzazione dei resti? Cosa bisognerebbe fare nel caso?
La redazione a Lucidio says:
Una cassa in zinco a tenuta stagna, che sia collocata in loculo o collocata in una fossa a terra, non permette una rapida mineralizzazione delle spoglie mortali.
In genere dopo 30 anni queste si presentano o corificate (tipo mummie) o comunque non ancora mineralizzate (ovvero ancora in stato di decomposizione saponosa).
Prima dei 20 anni dalla tumulazione e di 10 anni dalla inumazione (nella sola cassa in legno), i resti mortali sono classificati cadavere, e non possono essere movimentati o ridotti. In questo caso si ritiene 20 anni.
Al momento della inumazione, previo assenso dell’ASL, si sarebbe dovuto praticare nella cassa in zinco dei tagli/buchi in modo da permettere alle acque meteoriche e ai batteri presenti nel terreno di operare la mineralizzazione in tempi brevi.
Una volta interrata, o si esuma, sempre con il consenso dell’ASL, e si manda il feretro così com’è alla cremazione ad un crematorio abilitato a cremare lo zinco, o trascorsi i 20 anni dalla morte si esuma e, se i resti non sono ancora mineralizzati, come probabile,si fanno i tagli/buchi nella cassa in zinco e si reinterrano i resti mortali in campo inconsunti (e in mancanza, nella stessa fossa) per un periodo da 2 (se il terreno è trattato) a 5 anni (per terreno normale).