DWQA QuestionsCategoria: Normativa e ModulisticaRinuncia quota ereditaria su cappella di famiglia
admin Staff ha scritto 5 anni fa

Alla morte della concessionaria siamo rimasti 4 eredi della cappella. Uno di questi ha rinunciato alla propria quota ereditaria in favore di uno solo dei coeredi. Il mio dubbio è che in base al Codice civile, l’accrescimento non può essere fatto solo a favore di un coerede ma di tutti. In primo luogo, quel atto formale è necessario per rinunciare alla propria quota? E poi, si può rinunciare alla quota di cappella senza mai menzionare la concessione?

Privato

1 Risposte
admin Staff ha risposto 3 anni fa

Come sempre bisogna separare la proprietà immobiliare della tomba dal diritto di farcisi seppellire.
In genere la proprietà comporta solo l’onere della manutenzione, pro quota.
Il diritto di farsi seppellire deriva jure sanguinis, ovvero solo per il fatto di essere famigliari/discendenti del fondatore, ovvero degli eredi in caso di tomba ereditaria. Che sia tomba ereditaria deve essere specificato all’atto della concessione.
Se non specificato, si tratta di tomba di famiglia, e subentrano (per eredità) i discendenti.
Per i diritti inerenti una tomba di famiglia si veda la Newsletter ottobre 2018 (colonna a destra).
Chiunque puo’ rinunciare ad una eredita’ a favore degli altri eredi.
Nel nostro caso si deve fare un atto notarile che ovviamente identifichi esattamente l’oggetto della rinuncia (immobile e concessione) e dichiari che si rinuncia sia alla proprieta’ immobiliare che al diritto di sepoltura per se e discendenti, in quanto in questo caso vi sono due diritti separati che si incrociano: la proprieta’ immobiliare e il diritto di sepoltura, di cui uno comporta oneri e l’altro vantaggi.
La rinuncia fa si che l’ “eredita’ ” vada ridistribuita fra tutti gli eredi patrimoniali rimasti pro quota per la proprieta’ immobiliare, e secondo quanto di seguito per il diritto di sepoltura.
La manutenzione dell’immobile e’ onere degli eredi patrimoniali pro quota indistinta (es.: se quattro fratelli, un quarto a testa; se uno dei fratelli fosse morto ai suoi figli passa un quarto). Quanto al valore dell’immobile, è vietata la vendita fra privati e al massimo si può retrocedere la tomba al Comune, ammesso che la voglia, per il valore residuo, tenendo presente che al termine della concessione tornerebbe comunque gratis al Comune, quindi ha poco valore commerciale.
Tutt’altra cosa per il diritto di sepoltura.
Hanno diritto di sepoltura in una tomba di famiglia, se non diversamente prescritto dal regolamento di polizia mortuaria o dal fondatore, “il fondatore del sepolcro e la sua famiglia”: la famiglia viene identificata come minimo secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali come i discendenti/ascendenti diretti del fondatore del sepolcro e loro coniugi/conviventi more uxorio, e come massimo tutti i parenti fino al VI grado come identificato dal Codice Civile e coniugi, interpretando la famiglia come tutti i parenti. Nel caso di tomba ereditaria (dichiarata) il fondatore e eredi e discendenti/affini.
E per finire: non ci sono loculi riservati in una tomba di famiglia, salvo specifici patti fra privati, in quanto si viene sepolti per premorienza, ovvero, fra tutti gli aventi diritto, chi prima muore prima viene sepolto fino a capienza.
Se per caso il rinunciante non rinunciasse al diritto di sepoltura per se’ e discendenti, succederebbe che le spese di manutenzione sono a carico degli eredi-discendenti rimasti, ma lui e i suoi discendenti (sempre che siano discendenti/parenti del fondatore) potrebbero farsi seppellire lo stesso nella tomba.