In caso di rinuncia alla concessione di una cappella privata, il concessionario ha il diritto di estumulare e traslare in altra sede i resti mortali ivi tumulati da più di 40 anni o sono necessarie autorizzazioni da parte di altri discendenti della famiglia ma che non sono concessionari o proprietari del manufatto?
Premesso che:
– Bisogna verificare prima di tutto cosa dice al riguardo il Regolamento di polizia mortuaria e la concessione,
– Per “aventi titolo” si intendono i parenti con grado di parentela più prossimo ai defunti e le decisioni (salvo gli obblighi) vanno prese all’unanimità dei pari aventi titolo,
– Per “disposizioni sui defunti” si intende, fra l’altro, il potere di movimentare i resti mortali,
in via generale hanno titolo per movimentare i resti i parenti/affini di grado più prossimo del defunto. Nel caso uno dei pari titolo rinunci alla tomba, lo fa per se e discendenti, ma rimane pari titolo e vale l’unanimità per la movimentazione.
Vediamo 3 casi particolari:
Caso 1) Il Concessionario fondatore del sepolcro è in vita.
La rinuncia del fondatore del sepolcro è equivalente ad una retrocessione della concessione cimiteriale al Comune, quindi la Tomba deve essere completamente liberata in quanto deve tornare al Comune entro un tempo massimo che sarà stabilito dal Regolamento comunale o sarà indicato con il provvedimento di retrocessione del Responsabile cimiteriale, e tutti i defunti, siano essi cadaveri o resti mortali devono essere rimossi e destinati ad altre collocazioni da parte dei rispettivi diretti “aventi titolo”.
Caso 2) Il Concessionario è il figlio (o i figli) del fondatore.
Vi sono alcune sepolture di parenti già qui tumulate da tempo, si tratta di nonni, zio e cugini (rispetto al figlio del Fondatore).
La rinuncia è per se e per la propria famiglia (discendenti diretti). La concessione però non è retrocessa al Comune. I defunti che vi sono sepolti hanno titolo a permanervi fino all’estinzione della famiglia del Fondatore del sepolcro.
Il Figlio/i ha titolo nei confronti del Fondatore del sepolcro e sua consorte. Dopo la rinuncia del Figlio del Fondatore del Sepolcro le disposizione sui defunti presenti spettano ai rispettivi parenti diretti aventi titolo.
Caso 3) Il Concessionario suddetto non è il fondatore del sepolcro ma un discendente diretto del fondatore.
La rinuncia è per se e per la propria famiglia (discendenti diretti).
Il figlio fin che è in vita ha titolo nei confronti del Fondatore del sepolcro e sua consorte.
Per quanto riguarda gli altri defunti, dopo la rinuncia del discendente del figlio del Fondatore del Sepolcro, le disposizioni sui defunti presenti nella Tomba di Famiglia sono in capo dei rispettivi parenti diretti aventi titolo, compreso i discendenti diretti del figlio. I defunti che vi sono sepolti hanno titolo a permanervi fino all’estinzione della famiglia del Fondatore del sepolcro.
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