Salve, il link di cui sopra, riporta il decreto del Presidente della Repubblica che invito a leggere, pongo quindi il quesito:
- il loculo ritorna al Comune per la successiva ri-assegnazione a cittadini aventi diritto alla nuova concessione o rimane comunque agli eredi della concessionaria rinunciataria che suo tempo incassò dal Comune la somma dovuta per legge?
- Esistono sentenze specifiche?
Casalino Saverio
1a) Il loculo deve tornare nella totale disponibilità del Comune di Carbonara di Nola così come da sentenza del C.d.S. emessa, che ha annullato la nuova concessone;
1b) il Comune lo ri-assegnerà al primo richiedente di sepoltura in loculo che verrà presentata in Comune e cioè per un cadavere nuovo venendo ovviamente richiesto dai parenti diretti che ne hanno pieno titolo oppure, se tempestivamente i figli di Patrizio ne faranno richiesta, la concessione sarà rilasciata a quest’ultimi;
1c) il Comune dovrebbe comunque riscuotere le tariffe di tutte le operazioni necessarie e connesse con la retrocessione (liberazione del loculo) e rassegnazione (ri-tumulazione) a prescindere che si compino oppure no, ricordandosi di includervi anche la tariffa di estumulazione che avverrà al termine della durata della concessione; diciamo questo in quanto il Comune per questo modo inadeguato di gestire il cimitero ha perso indubbiamente tempo e pagato dipendenti pubblici per affrontare, complicandola, una questione che nasce da una disputa tra due concittadini (figlio e seconda moglie di Patrizio) che di fatto si è ripercossa a discapito di tutti i cittadini di Carbonara di Nola.
1d) Non c’è di fatto convenienza da parte della Seconda Moglie a far prevalere una sua tutela nei confronti del marito Patrizio a discapito dei discendenti diretti: Le sarebbe convenuto allora non retrocedere il loculo al Comune, visto che comunque era lei la concessionaria anche se l’iscrizione tombale indicava Famiglia Casalino. Il Comune avrebbe dovuto informare di ciò la Signora invece di accettare un magro bottino di €. 15,00 per l’operazione di “retrocessione e contestuale riconnessione del loculo” e mettere la Signora in una condizione secondaria rispetto ora: sarebbe bastato averle detto che “comunque se i familiari diretti avessero voluto trasferire Patrizio in altra sepoltura avrebbero potuto legittimamante richiederlo al Comune, sempre e comunque, a prescindere se il Comune fosse o meno nella condizione di rilasciare una nuova concessione di loculo.
Se l’interesse dei familiari era di evidenziare la loro prevalente tutela del defunto avrebbero potuto farlo seppellire in terra (mentre per i Nonni avrebbero potuto optare per una collocazione in ossarino, da richiedere una concessione specifica od anche indirizzando la loro collocazione in Ossario comune).
2) Dopo una Sentenza del Consiglio di Stato quale giurisprudenza di pari grado ritiene di far valere? Un TAR?
La Redazione spera che quel loculo possa essere concesso dal Comune di Carbonara di Nola ad altri per altro nuovo defunto. Così la martoriata spoglia di Patrizio Casalino potrà trovare un posto nuovo in una soluzione nuova che non precluda lo svolgimento della piena “Pietas sui defunti” sia da parte dei discendenti che della seconda moglie.
Il Comune deve garantire che sia liberamente possibile da parte di tutti al di là delle liti familiari e/o patrimoniali alle quali non deve offrire mai sponda, la piena fruizione del cimitero e quindi lo svolgimento garantito e corretto della visita ai defunti e dell’omaggio che coniugi e familiari superstiti si sentono di voler offrire ai propri morti.
Per ulteriori dettagli ed approfondimenti si veda la risposta completa.
asalino Saverio says:
Poichè nel formulare il quesito n. 160 non ho fornito sufficienti dettagli, desidero precisare quanto segue.
Il sottoscritto e la sua famiglia ha sempre creduto che la concessione del loculo (adibito esclusivamente a cassette funerarie) fosse stata rilasciata a nome di Casalino Patrizio (che ne fece richiesta in vita), morì nel 1982 e Vecchione Carolina non ha mai riferito in famiglia (ha vissuto con me fino al 2001) di aver sottoscritto la concessione a nome proprio e non quale erede del marito come avviene di prassi.
Fino all’anno 2008 l’operazione di retrocessione e rassegnazione era stata tenuta nascosta, tanto che la scritta sulla lapide è stata sostituita solo dopo che occasionalmente sono venuto a conoscenza di tali fatti e fino ad allora non vi erano stati contenziosi fra la mia famiglia e Vecchione.
Il problema principale è che nel 2007 Vecchione Carolina è venuta a mancare dopo aver rinunciato alla concessione e percepito l’importo dal Comune e la conformazione al decreto del C.d.S. da parte del Comune non è ne voluta dall’Ente che a tutt’oggi non ha prodotto alcun atto ne appare di facile inquadramento giuridico per l’impossibilità di un ripristino totale della situazione pre-esistente.
La redazione says:
Il concessionario che firma l’atto (quindi a prescindere da chi paga) fonda un sepolcro familiare per se e suoi discendenti ed ascendenti e affini (marito). In questo caso: Vecchione Carolina.
Chi può disporre delle spoglie (nel caso Casalino Patrizio) è il parente più prossimo, salvo che su questi prevale l’affine marito/moglie. In vita: Vecchioni Carolina, come moglie. Morta la moglie, i figli (anche se di primo letto), di Casalino Patrizio.
Il Comune ha sbagliato ad autorizzare oppure a non esercitare il controllo anche in merito alla dizione che venne posta sulla lapide “Casalino Patrizio e Famiglia” in quanto errata e fuorviante: la tomba era “Vecchione Carolina e Famiglia”.
Oggi la Sig.ra Vecchione Carolina è deceduta, i discendenti di Casalino Patrizio (figli) hanno l’esercizio della “porziorità” (ovvero prelazione di diritto) come parenti di primo grado diretto, quindi possono decidere quale ubicazione dare alle spoglie del padre. In poche parole: possono lasciarle dove sono, e nessun altro potrà spostarle, o trasferirle altrove.
La Redazione suggerisce di operare affinché Vecchione Carolina e Casalino Patrizio siano collocati nello stesso loculo od ossario magari lasciando i nonni paterni come è stata espressa volontà a suo tempo dalla sig.ra Vecchione Carolina.
Rimane il fatto che non c’è stata convenienza da parte della seconda moglie a far prevalere il suo diritto di tutela nei confronti del marito; non ha avuto alcun senso retrocedere il loculo al Comune, visto che comunque era lei la concessionaria anche se l’iscrizione tombale indicava Famiglia Casalino. Il Comune avrebbe dovuto informare di ciò la Signora invece di accettare un magro bottino di €. 15,00 per l’operazione di “retrocessione e contestuale riconcessione del loculo”
Maria adele Piscedda says:
Salve ,mio bisonno nel 1920,fece costruire una cappella cimiteriale .La cappellla in questione,è di notevole immportanza in quanto ,è affrescata ed è l unica cappella consacrata .Mio bisnonno ,aveva tre figli,due maschi che non si erano sposati e non hanno avuto nemmeno figli, e una figlia (mia nonna)che invece ha avuto tre figli ,pertanto l eredita di quesra cappella ,è in linea di successione tornata ai suoi figli.Due di questi sono gia deceduti .L unico in vita dei tre è mio padre .Di conseguenza come eredi sono rimasti mio padre,io sua figlia e altri 5 fratelli ,piu i figli dei miei zii deceduti,ossia i miei cugini di primo grado .La mia domnda è questa ,chi tra mio padre e noi tutti i cugini ,ha piu diritto decisionale per quanto riguarda la gestione della cappella in questione ???glielo chiedo perche tale cappella ,dove sono sepolti i bisonni ,i nonni,piu una moglie di un cugino (non in linea diretta appunto la moglie di questo cugino )è stata sempre tenuta ,oltre che in modo decoroso chiusa ,ma ognuno di noi può accedervi perchè possessori di chiave. il problema è sorto da quando ,è stata sepolta ,la moglie di un cugino ,(la cui sepoltura comunque è stata acconsentita verbalmente per una questione di umana pietà)perchè le sorelle che nulla hanno a che fare con l eredita ,pretendono che la cappella ,venga lasciata aperta .A raffozare questa ingiusta e illeggittima richiesta ,si sono espressi a favore (cappella aperta quindi )anche i miei cugini .contrari a questo modo di tenere la cappella aperta ,per un a serie di motivi ,che vanno dal rispetto verso i defunti che vi riposano ,alle preoccupazioni di carattere civico ,e credo anche penale (in quanto ci domandiamo chi risponderebbe di eventuali danni a cose ,persone e anche danni di tipo strutturali,causati o subiti da terze persone )siamo rimasti unicamente la mia famigli ,ossia mio padre e i miei fratelli .vorrei conoscere dal punto di vista di legge ,perche ho neccessità di sapere chi tra tutte le persone coinvolte ,risponderebbe civilmente e penalmente di eventuali danni causati dalla incuria di lasciare aperto??? ps ..la cappella in questione ,è una cappella il cui valore si aggira intorno ai 250,mila euro di vcalore economico .é una cappella molto grande che al momento disone ancora di 16/loculi ,piu tre piccoli .un ultima domanda a riguardo ,noi in totale siamo ..rimasti in 19..grazie
La redazione a Maria Adele Piscedda says:
In un sepolcro si sovrappongono 4 diritti:
A) il diritto di essere seppelliti (jus sepulchri) o di seppellire altri in un dato sepolcro (jus inferendi mortuum in sepulchrum),
B) il diritto di proprietà,
C) il diritto, spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pìetas e di opporsi ad ogni atto che violazione e comunque forma di oltraggio a quella tomba,
D) il diritto di movimentare i resti dei defunti
A) Hanno diritto ad essere sepolti tutti i discendenti (e affini) del fondatore del sepolcro fino al VI grado di parentela da C.C. salvo maggiori limitazioni contenute nel regolamento di P. M.. Nel caso: suo padre è di III grado, lei di IV come pure i suoi fratelli e tutti i suoi cugini, i suoi figli e quelli dei suoi cugini di V. Questo diritto si attua per premorienza fra tutti i discendenti aventi titolo, ovvero chi prima muore prima viene sepolto.
B)la proprietà per un terzo è di suo padre e per due terzi va divisa per quota parte fra tutti i cugini, come eredi dei 2 fratelli del padre, salvo disposizioni testamentarie contrarie.
Per la gestione del bene, leggi chiudere o meno il sepolcro, decide l’”assemblea di condominio” fra tutti i proprietari, che rispondono del bene per la quota di proprietà (leggi anche spese di manutenzione). In questa sede le sorelle della moglie del cugino non hanno voce in capitolo.
C) chiunque abbia un congiunto nel sepolcro deve potervi accedere per gli atti di pietas, comprese le sorelle della moglie del cugino, per cui se si decidesse di chiudere, bisogna dare le chiavi anche alle sorelle, oppure depositarle presso l’eventuale custode con istruzione che o apra la tomba o consegni le stesse alle sorelle (con riconsegna) o le possano comunque trovare a necessità in forma equa.
D) Per la movimentazione dei resti (leggi: spostamenti o cremazione o riduzione in cassette resti ossei) bisogna che vi sia il consenso unanime dei parenti di pari grado più prossimi sopravvissuti, oppure chi può decidere con prevalenza da solo è il coniuge. Se non vi sono loculi sufficienti è possibile cremare o ridurre in cassette resti ossei i resti più vecchi e introdurli in un loculo assieme al feretro di un defunto recente. Per gli aspetti economici e procedurali si deve fare riferimento al regolamento di polizia mortuaria.