DWQA QuestionsCategoria: VarieResponsabile dei Servizi cimiteriali – Compiti, funzioni e competenze
admin Staff ha scritto 10 anni fa

Verrei avere un approfondimento circa la figura del Responsabile dei Servizi cimiteriali di cui alla L.R. Abruzzo n. 41/2012 art. 6 comma 7 – Compiti, funzioni e competenze. A mio avviso la polizia mortuaria rientra nella Categoria C – quella dei Vigili Urbani – per intenderci, in quanto detto responsabile svolge tra l’altro anche le mansioni di Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Comune di Pianella (PE) 

1 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

Il comma 7 dell’art. 6 della L.R. Abruzzo n. 41/2012 recita:
“I comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.”
La stessa legge richiama la figura del Responsabile dei servizi cimiteriali:
– All’art. 17 – “Trasporto di cadavere”, al comma 5.
– All’art. 26 – “Esumazione ed estumulazione ordinarie”, ai commi 5 e 7.
– All’art. 27 – “Esumazione ed estumulazione straordinarie”, ai commi 1, 2,
4, e 5.
– All’art. 33 – “Consegna e destinazione finale delle ceneri” al comma 3.
La figura o le figure del “Responsabile dei servizi cimiteriali” o del “Responsabile del servizio di custodia cimiteriale” deriva(no) dalla trasformazione della figura del “Custode” in “responsabile del servizio” che è avvenuta con il DPR 285/1990. Difatti l’attuale art. 52, del Regolamento di Polizia mortuaria nazionale, recita: “Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali,devono assicurare un servizio di custodia …”: il precedente e corrispondente articolo era l’art. 50 del vecchio DPR 803/1975 che riportava: “… Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode. …”
Il Custode era una figura con compiti ampi ma precisi, sia di natura amministrativa ad es. la conservazione del verbale di consegna di urna cineraria al cimitero (vecchio art. 82), come la tenuta del registro cimiteriale, sia di natura amministrativa-organizzativa ad es. “regolare le esumazioni ordinarie” (ultimo comma del vecchio art. 83), che lo svolgimento operativo di sepolture, esumazioni-estumulazioni, ecc..
Sicuramente la finalità della legge nazionale è stata quella di operare un’evoluzione dell’attività cimiteriale che di fatto dal dopoguerra ha subito notevoli trasformazioni se non altro per il sopravvento della tumulazione rispetto l’inumazione e quindi la conseguente veloce trasformazione e crescita dei cimiteri, nonché la corrispondente crescita delle complessità operative conseguenti.
Naturalmente non abbiamo quasi mai leggi contemporanee o anticipatrici di problematiche gestionali-operative ma spesso, almeno per questo ambito, la norma è sempre in ritardo di 10 e più anni rispetto le esigenze.
Il Dott. Sereno Scolaro, nel 1991 (Commento al Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria edito da Maggioli Modulgrafica) illustrava l’allora recente DPR 285/1990 e precisamente i disposti dell’art. 52: “…La figura del custode si trasforma, ora, in quella del responsabile del servizio, lasciando intendere la possibilità della presenza di più livelli all’interno del servizio di custodia, nel senso che vi possono essere i custodi che adempiono a compiti ausiliari … anche di carattere amministrativo. …”
Anche la recente L.R. abruzzese, indirizza i Comuni ad organizzare il “servizio di custodia cimiteriale” secondo la loro dimensione e articolazione o complessità del servizio da rendere ai propri cittadini. Lo strumento è il Regolamento cimiteriale e l’organizzazione degli uffici in sede locale. Tanto è vero che all’art. 6 comma 1, tale legge regionale evidenzia, ai Comuni che in forma singola o associata gestiscono le funzioni necroscopiche e cimiteriali, l’adempimento di adottare apposito regolamento “… entro 120 dalla pubblicazione della presente legge …”. “… in caso ..(…) di inerzia (…) art. 4 (…) assegna (…) un Commissario che provvede in via sostitutiva …” a spese del Comune inadempiente.
Pertanto la differenziazione delle figure professionali o dell’apparato tecnico, giuridico-amministrativo-contabile, operativo, la scelta di dotarsi di uno specifico servizio con dirigente, funzionari e collaboratori, con propri capitoli di spesa ed entrata e con soluzione di gestione in economia diretta o esternalizzata, è facoltà del Comune così come del relativo inquadramento degli addetti.
Rimane l’essenza del lavoro precipuo: la gestione di un articolato magazzino che principalmente accoglie, seppellisce e trasferisce cadaveri, recupera i defunti ora sotto forma di resti ossei, ora sotto forma di resti mortali, oppure accoglie le urne cinerarie magari provvedendo alla dispersione del loro contenuto negli spazi appositi del cimitero, garantendo per ogni defunto una collocazione, il suo immediato e sicuro rintraccio, nonché la puntuale tenuta del catasto cimiteriale (1).
La complessità del servizio quindi la sceglie il Comune che poi dovrà governarla con il proprio regolamento e con l’adeguata struttura organizzativa: quanto più costruirà fabbricati funerari e/o farà costruire tombe di famiglia, quanto più complessità organizzative e gestionali avrà.
Per una migliore funzionalità del servizio, si suggerisce la predisporre di un Piano cimiteriale ultradecennale (non previsioni a soli 10 anni ma anche a 20 anni), che dovrà stabilire dove sarà il campo di inumazione dove sarà possibile inumare a ciclo ridotto le salme inconsunte (oggi per gli effetti del Circ. n. 10/1998 e del DPR 253/2004 “Resto Mortale”), dove sarà ricavato il giardino per la dispersione delle ceneri, dove sono ubicati i cinerari comuni, dove viene svolto il servizio di accoglienza del cadavere (se non anche dove ubicare la Sala del Commiato, vedi Vs. L.R. art. 6 comma 6), quale necessità e programmazione di ampliamenti cimiteriali saranno necessari, quali recuperi di concessioni scadute annuali potranno essere utili per nuove sepolture, ecc.. in modo da non dover rincorrere le emergenze ma prevedere le esigenze ed affrontarle in tempo.
Si suggerisce di consultare:
– sul Nostro sito la pagina “Forum” dove è possibile trovare la Ns. risposta ad un quesito sul “Custode del cimitero – inquadramento”;
– la preziosa rivista di materia cimiteriale-funeraria “I Servizi Funerari”, precisamente il nr. 3 del 2013, in cui troverete l’articolo intitolato “Il custode del cimitero: compiti, ruolo e funzioni. Di Carlo Ballotta”. (2)
Per quanto concerne la figura del pubblico ufficiale, la Redazione evidenzia che un dipendente pubblico lo è quando rappresenta l’ente pubblico (richiamo l’art. 357 del Codice Penale): “… Il pubblico ufficiale concorrere a formare la volontà dell’ente ed a rappresentarla davanti al privato – egli impegna l’amministrazione non solo sul piano contrattuale – ma anche sul piano del potere e dell’autorevolezza. …” da: LA RESPONSABILITA’ PENALE E DISCIPINARE DEL PUBBLICO UFFICIALE, di Dott. Avv. Fabio Petacci per Corso per Operatori di Polizia Locale (2004).
Per quanto concerne la figura della persona incaricata di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 (riformulato dalla Legge 86/1990), va considerata “la persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio”. Questi deve anzitutto trattarsi di un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e cioè emanati nell’esercizio delle potestà autoritative della pubblica amministrazione. (3)
NOTE
(1) “… solo il cimitero in quanto tale deve essere riportato nelle mappe catastali ed appartiene ad una categoria ben precisa (E8: fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i Colombari sepolcri e tombe di famiglia). Il Comune è obbligato (art. 52 del DPR 285/1990) a tenere il registro cronologico delle sepolture (è un anagrafe dei morti) ed a tenere conto di tutte le concessioni date, dei cambi di intestazioni (volture). E’ quindi una sorta di catasto di cimiteri. …” da Il Custode del cimitero di Carlo Ballotta.
(2) Oggi la rivista I Servizi Funerari (già dal nr. 3/2013) è disponibile a pagamento anche in formato digitale (EPUB, MOBI, PDF). E’ acquistabile direttamente on-line (ad €. 24,99 su Amazon Kindle Store, Apple Ibook Store, Ibs.it, LaFeltrinelli, Libreria Rizzoli, ecc. e ad €. 19,90 su Google play solo i nr. 3 e 4 2013). In questo modo la rivista potrà essere letta direttamente su IPAD e/o altri tablet, PC, smart-phones, ecc..
(3) Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico art. 337 e ss. Del R.D. n. 1265/1934 e (oggi) dal DPR n. 285/1990, in particolare alle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri. Tali compiti se non valgono all’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa onde dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici mansioni di ordine di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell articolo 358 del C.P. (Cassazione Sez. VI 4/02/1999 – 7/04/1999 n. 443 CP 00, 628). Da: Attilio Carnabuci e Giuseppe di Martino “La Polizia Municipale – Competenze poteri e sanzioni. Problemi e casi pratici” Ed. Giuffrè Editore (2008)
La Redazione