DWQA QuestionsCategoria: Programmazione e Progettazionequali sono i professionisti abilitati a redigere progetti di ampliamento di cimiteri?
admin Staff ha scritto 7 anni fa

Quali sono i professionisti abilitati a redigere progetti di ampliamento di cimiteri?

Comune di Malonno (BS)

3 Risposte
admin Staff ha risposto 3 anni fa

La redazione says:

La Regione Lombardia ha reso obbligatorio per tutti i comuni la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale (1) per cui dovreste già essere dotati di questo strumento in ambito urbanistico.
Gli ampliamenti sono la realizzazione a lotti e stralci di quanto previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 22 maggio 2000 n. 2938 ha stabilito che, rientrando i cimiteri fra le opere igienico-sanitarie, la competenza esclusiva sia degli ingegneri.
A giudizio personale dello scrivente, gli architetti però possono intervenire in ambito cimiteriale limitatamente alla progettazione architettonica di singoli edifici quali le tombe di famiglia.
Per chiarimenti sul Piano Regolatore Cimiteriale si veda il pulsante grigio nella colonna a destra.
(1) R.R n. 6/2004 Art. 6 (Piani cimiteriali)
Comma 1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi all’approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale [L.R. n.22/2003]. Per la normativa regionale vedi pulsante rosso nella colonna a destra.

admin Staff ha risposto 3 anni fa

Danilo Solari says:

Non diciamo le solite castronate la direttiva Europea da ampio spazio alla
secolare formazione degli Architetti in ambito Urbanistico .
Quindi le figure più consone alla progettazione di piani cimiteriali sono gli
ARCHITETTI che se vogliamo sono equiparati come titolo agli Architetti/ingegneri
Tedeschi.

admin Staff ha risposto 3 anni fa

La Redazione says:

Come sempre ci sono normative che si sovrappongono e casi che fanno la felicità degli avvocati per essere dipanati.
La competenza degli architetti in caso di interventi in ambiti di tutela paesaggistica o monumentale (cimitero storico-monumentale o area assoggettata a tutela con specifico DM o identificazione di area tutelata ex lege RD 1497/1939), è acclarata in quanto abbiamo una normativa specifica a riguardo (R.D. 23/10/1925 n. 2537 in Gazzetta ufficiale 15/02/1926 n. 37, “Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”.
Le condizioni di vincolo sono richiamate e/o conseguite (sia per la paesaggistica che per lo storico monumentale o tutela architettonica) dal D.lgs 42/2004 e s.m.i..
Ma la stessa normativa riserva agli ingegneri l’esclusiva competenza per opere di carattere igienico sanitario, in cui ricadono i cimiteri, come riaffermato dal Consiglio di Stato, con sentenza 22 maggio 2000 n. 2938.
Si tratta quindi di distinguere l’opera nel suo complesso (il cimitero) dall’ambito di tutela (paesaggistico – monumentale).
In pratica; gli architetti possono operare per singoli oggetti edilizi (tombe di famiglia) o ambiti circoscritti (parte monumentale, sistemazioni architettoniche) all’interno del cimitero, ma la trattazione dell’opera nel suo complesso (Piano regolatore cimiteriale) è di competenza degli ingegneri, in quanto, fra l’altro, un piano cimiteriale va completato con il Regolamento di polizia mortuaria e con le Norme tecniche di attuazione, in cui vi sono aspetti di carattere igienico sanitario che vanno dallo studio della capacità di mineralizzazione delle salme da parte del terreno, alle caratteristiche ed attrezzature della camera mortuaria o dell’obitorio, al trattamento dei resti indecomposti, al drenaggio dei terreni ecc… che esulano dal campo di attività degli architetti.
Che gli architetti siano abilitati ad operazioni di pianificazione non significa che possono fare qualsiasi pianificazione; in particolare si evidenzia che l’art. 51 del DPR 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria nazionale) affida al Sindaco la manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri, ed al Coordinatore sanitario della unità sanitaria locale (comunque alla ASL competente per territorio) il controllo sul funzionamento del cimitero: quindi l’attività all’interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal Regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal Piano regolatore cimiteriale, non ricade nell’ambito specifico della materia squisitamente urbanistico/edilizia di cui alle Leggi n. 1150/1942, 765/1967, 1187/1968 e la 10/1977.
Molto banalmente; se un piano regolatore cimiteriale fosse assegnato ad un architetto, il secondo classificato (ingegnere) con la sentenza del Consiglio di Stato a supporto, se fa ricorso, riesce sicuramente ad invalidare la gara.