circa 15 anni fa è venuto a mancare mio fratello di padre che è cresciuto nella mia famiglia ma non portava il cognome di mio padre, bensì solo quello della madre. E’ stato sepolto nel cimitero in un tumulo acquistato dal titolare del ristorante presso cui lavorava. Il paese dove è seppellito è distante dal mio e riesco ad andare in visita una volta l’anno. Quest’anno l’amara “sorpresa”: al cimitero al posto della lapide di mio fratello trovo la lapide di un altro signore. Parlo con il custode che si chiude a riccio affermando “mi hanno detto che non posso parlare”… Insistendo mi rivela che c’è stata una profanazione e la cassa di mio fratello è stata trovata in strada fuori dal tumulo. Il comune ha “disposto” la sepoltura in fossa comune. Ad oggi il custode non ricorda nemmeno quale sia il punto preciso. Domani andrò dai carabinieri, ma vi chiedo, qualora il defunto adesso nel posto di mio fratello sia la persona che all’epoca acquistò il tumulo, è legale che una “casuale profanazione qualche giorno prima ” consenta ai familiari di riprendere il possesso del tumulo?
Sono addolorato.
Privato (Catania)
Da quanto esposto vi sono alcuni punti poco chiari nelle procedure seguite dal Comune.
Intanto, sulla cassa ci sono i dati del defunto, da cui si sarebbero potuti identificare i familiari, i quali sono gli unici ad avere titolo per qualsiasi manipolazione/movimentazione del cadavere in caso di estumulazione straordinaria (ovvero prima dei 20 anni dalla tumulazione): DPR 285/90. Non ha titolo chi ha pagato il sepolcro, ovvero il datore di lavoro, in questo caso. Di più, la profanazione avrebbe dovuto essere subito individuata, per cui il ritrovamento dei resti, anche a distanza di tempo, avrebbe individuato comunque una possibile provenienza del corpo. Il Comune ha il dovere della custodia cimiteriale.
E’ probabile che il Comune abbia individuato la provenienza dei resti e abbia avvertito chi pensava fosse il famigliare, mentre era solo il concessionario, e questi abbia disposto, non pensando che non ne aveva titolo, ma che avrebbe dovuto avvertire i famigliari.
Avvertimento complicata dal fatto che il cognome non è lo stesso del fratello, probabilmente.
Il Comune in questi casi deve pubblicare un avviso in cui dice che è stato trovato un corpo e invita i famigliari a presentarsi; le operazioni di recupero devono dar luogo ad un verbale in cui viene dato conto delle condizioni del cadavere e delle operazioni che sono state fatte.
Potrebbe anche configurarsi il reato penale, per il concessionario e il responsabile dei servizi cimiteriali, per vilipendio di cadavere, senza parlare di eventuali mancanze di custodia, e oltre tutto c’è il danno erariale per il comune, che ha pagato delle operazioni illecite, e in ogni caso c’è l’obbligo di riportare il cadavere nel posto originario se così disponessero i famigliari aventi titolo, visto che non hanno mai dato ordine di spostarlo, con spese a carico dei responsabili.
Da stabilire chi è il famigliare più prossimo e, nel caso di pari grado di parentela, ci deve essere accordo fra gli aventi titolo.
Un caso famoso è quello accaduto alcuni anni fa a Torino, quando si sono perse le spoglie del padre di Rita Pavone, il che è costato il posto al dirigente responsabile. Il corpo deve essere rintracciabile per forza.
Per quanto riguarda l’introduzione di un nuovo cadavere nel loculo, bisogna vedere cosa dice la concessione; se il loculo era stato concesso specificatamente per quel cadavere, c’è un illecito; se invece non era prevista una destinazione specifica, è possibile introdurre un altro cadavere, ma la cosa si complica nel momento in cui i famigliari aventi diritto alla salma profanata richiedessero il ritorno della stessa nel loculo originario. Qualora il concessionario avesse avuto notizia che la salma ritrovata era quella ivi sepolta precedentemente, l’azione appare tanto più grave e sanzionabile.
Si ritiene quindi che i famigliari aventi titolo possono chiedere al Comune di riportare i resti nella collocazione originaria, significando che sono gli unici titolati a poter dare disposizioni per la movimentazione del cadavere, il tutto a carico del/dei responsabili, da individuare, e comunque certamente a carico del Comune in solido, che potrà poi rivalersi.
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