Sono ormai arrivata ad una età in cui si deve pensare seriamente alla morte. Ho prenotato un loculo in cui farmi seppellire. Per molti anni mi ha tenuto compagnia un cane meticcio, che mi è stato molto caro, ora morto e sepolto in giardino, che vorrei fosse sepolto accanto a me. E’ possibile?
Una anziana signora
La redazione says:
Sotto l’aspetto giuridico l’animale da compagnia è considerato una cosa di cui il cittadino detentore può disporre liberamente, pur nel rispetto della normativa sanitaria.
Le carcasse degli animali da compagnia detenuti da privati, di medio – grandi dimensioni, compresi cani e gatti, sono classificati come “materiale di categoria 1” (1), che possono essere smaltiti, nel nostro caso:
A) attraverso incenerimento (2)
B) con sotterramento in cimiteri per animali (3).
C) con sotterramento in terreni privati (3)
secondo criteri fissati con provvedimenti di ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
È esclusa la possibilità di tumulazione della carcassa.
Non è invece vietata la tumulazione delle ceneri di un animale da compagnia.
Le ceneri di animali da compagnia se non abbandonate (e quindi trasformatesi in rifiuto), possono essere trattate come “cosa” e cioè possono essere conservate in luogo di cui il detentore possa disporre (in proprietà o in uso), senza particolari cautele igienico sanitarie.
Tra i luoghi di conservazione vi può essere anche un cimitero per animali.
Le ceneri possono essere tumulate in forma ipogea od epigea.
Le ceneri animali possono anche essere disperse in natura o in luoghi a ciò deputati (sia dentro che fuori dei cimiteri per animali).
I contenitori di ceneri animali possono essere anche introdotti e conservati in un cimitero tradizionale (per spoglie umane) con le seguenti limitazioni.
– Non è consentito il sotterramento nella fossa di campo comune di urna o contenitore di ceneri animali, dovendosi solo prevedere la sepoltura del feretro.
– Se il regolamento comunale di polizia mortuaria o le norme attuative di piano cimiteriale lo consentono, il contenitore di ceneri animali come “cosa” può essere collocato nella zona antistante il tumulo, direttamente sulla lapide o lastra di copertura della tomba a terra (tombino, cassone, tomba giardino…), o nel vano ricavato tra la lapide e la parete/lastra di chiusura del tumulo. O, se in cappella o edicola di famiglia, al suo interno. Ovvero: lo si tratta come un oggetto qualsiasi, come un vaso di fiori, ad esempio.
In questo caso il comune potrebbe applicare una tariffa.
– Non si ritiene però possa essere collocato dentro al loculo assieme al feretro umano, anche se non mancano esempi di oggetti collocati all’interno del sepolcro assieme al feretro, quali bandiere o oggetti cari al defunto. La normativa di alcune regioni limita espressamente ciò che può essere introdotto nel sepolcro (4).
Sul contenitore di ceneri animali, è opportuno che vi sia una targhetta identificativa con la dicitura “ceneri animali” per evitare confusioni con ceneri di umani e, laddove il detentore dell’animale lo desideri, anche il nome dell’animale.
(1) Regolamento CE 1069/2009. I Regolamenti CE hanno prevalenza sulle normative nazionali e regionali
(2) Regolamento CE 1069/2009 Art 12 e 19 lettera a) in particolare
(3) Regolamento CE 1069/2009 Art. 24
(4) Es.: Regolamento Reg. Lombardia 6/20014, Art. 16 comma 3 e art. 24