DWQA QuestionsCategoria: Programmazione e ProgettazioneParere della Soprintendenza per interventi manutentivi, di ristrutturazione e di nuova costruzione nei cimiteri
admin Staff ha scritto 10 anni fa

1) Un intervento di ristrutturazione dell’accesso (cancello) e della mobilità interna (rifacimento vialetti interni) di un cimitero comunale “frazionale” deve acquisire il parere della Soprintendenza?

2) secondo voi è rispettoso del luogo l’impiego di masselli autobloccanti in calcestruzzo (per intenderci tipo “betonella”) od anche in pietra tipo cubetti di porfido cementati (è il caso che contesto) od infine una lastricatura in pietra con pietre regolari o ad opus incertum?

Privato – caso riguardante il Comune di Sassocorvaro (PU)

2 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

La redazione says:

1) Sì, gli interventi nei cimiteri (tutti quelli di natura edilizia e cioè dalla manutenzione alla ristrutturazione o messa in sicurezza nonché alla nuova costruzione) sono soggetti al parere della Soprintendenza, qualora trattasi di area cimiteriale/manufatti esistenti da oltre 50 anni.
Si ricorda che il Cimitero è sia un servizio pubblico che una struttura pubblica ai sensi del T.U.ll.s. L. 1265/1934 art. 337. Il suolo cimiteriale è definito bene del demanio pubblico inalienabile (Codice Civile R.D. 262/1962 artt. 823 e 824); pertanto occorrerà verificare ai sensi dell’attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio, il D.lgs n. 42/2004 (1) quale modalità di intervento edilizio dovrà essere perseguito, se ristrutturazione, restauro o manutenzione straordinaria. Si rimarca inoltre che i cimiteri, specie quelli frazionali, ricadono pienamente all’interno del comma a) dell’ art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) del suddetto codice, quindi ricadono anche all’interno delle condizioni di tutela paesaggistica (Capo II – Individuazione dei beni paesaggistici).
E’ bene evidenziare che oltre alla tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, la fruizione pubblica determinerà l’obbligo dell’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici (D.P.R 503/1996) (2). A tale proposito il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha emanato “linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” che potrete trovare nell’area Utilità per progettisti > Varie.
2) No, sicuramente il procedimento connesso con il parere della Soprintendenza (quindi parere anche della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica) avrebbero richiesto soluzioni architettoniche e funzionali (cioè rispettose dell’accessibilità) meno invasive e perfettamente adeguate ad un luogo prettamente pedonale, al carattere agricolo dell’area, alla dimensione modesta del cimitero, al maggior rispetto possibile della importante e fragile identità del luogo.
A proposito del caso illustrato dal quesito, la Redazione ritiene che sarebbe stato importante aver potuto pensare a pavimentazioni oggi molto diffuse anche nei parchi urbani, drenanti e con impatto molto contenuto come ad es. la realizzazione dei vialetti interni in “calcestre”. Una tecnica antica che oggi è frequentemente riproposta consentendo di realizzare una perfetta superficie piana, permeabile più del massello autobloccante (si vedano i dati sulla percentuale di permeabilità) e con pari gravame manutentivo periodico. L’autobloccante in zone pedonali a bassa media frequentazione, se sigillato a sabbia e posato su massetto permeabile di inerti, è soggetto a radicamenti di erbe infestanti da dover rimuovere a mano, in quanto i diserbanti sono inopportuni da utilizzare nei cimiteri perché diminuiscono la capacità del terreno di mineralizzare le salme.
Al riguardo si segnala per approfondimenti, la risposta al quesito “Da chiesa cimiteriale a deposito urne cinerarie” presente nell’area FORUM del sito.
Approfondimento
Relativamente all’aspetto di Tutela dei Beni storico-artistici, si segnala una determinazione intrapresa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, in seguito ad interpello ricevuto da un Comune veneto “… al fine di dirimere alcune incertezze sull’operatività delle disposizioni (…) del D.lgs 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio), relativamente ai siti cimiteriali (del Comune che ha svolto l’interpello)…”. Fa rilievo che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Veneto abbia inviato la risposta al quesito posto non solo al Comune richiedente bensì alle sedi di Soprintendenza di Verona, Rovigo e Vicenza e all’ANCI del Veneto (3).
Da ciò emerge la volontà, da parte della Struttura Regionale di tutela storico-artistica e paesaggistica, di dare diffusione della risposta fornita, divenendo questa una sorta di ‘determinazione’ a cui fare riferimento, in altri casi simili, da parte dei Comuni della Regione e da parte delle Sedi provinciali delle varie Soprintendenze, fornendo un orientamento ed allineamento interpretativo nonchè procedurale.
Note
(1) Decreto presente nell’area Utilità per progettisti > Varie > Codice dei beni culturali-paesaggio Dlgs 42/2004;
(2) Decreto presente nell’area Utilità per progettisti > Varie > D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 Superamento barriere architettoniche luoghi pubblici.
(3) il testo della “determinazione” è presente nell’area Utilità per progettisti > Varie > Beni Culturali Veneto – Parere interventi nei cimiteri monumentali 2013

admin Staff ha risposto 4 anni fa

Gianni Oderzo says:

Personalmente sono refrattario alla burocrazia, e cerco di evitare di fare giri di carte inutili.
In giro si vedono, è vero degli interventi orripilanti i cui autori andrebbero fucilati, ma se c’è una certa sensibilità culturale e se l’intervento non è tale da compromettere l’aspetto generale del luogo io chiederei il parere solo nel caso di evidente necessità. La legge non può distinguere fra situazioni degne di tutela perché hanno tombe storiche, da stecche di colombari tipo case popolari anni ’60; sta alla sensibilità del responsabile prendere decisioni adeguate, ed assumersene la responsabilità.
Il vincolo automatico di cui alla legge n. 1089 del 1939, non esiste. La procedura più corretta, peraltro prevista dall’articolo 4, primo comma L. n. 1089/1939 sarebbe di fornire alla Soprintendenza l’elenco di tutti i beni demaniali e chiedere quali sono soggetti a vincolo.
Sulla base dell’elenco, la Soprintendenza valuta quali dei beni elencati sia meritevole di tutela e lo stesso comune può, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90, chiedere di partecipare all’istruttoria, e in questa sede può entrare in dettaglio, nel caso, dei cimiteri.
Gli edifici residui non sono soggetti a tutela.