Mio nonno, Casaburi Antonio, nel 1919 ottenne dal Comune di Frattamaggiore ( NA) un lotto di terreno nel cimitero per la costruzione di una cappella gentilizia, cosa che fece. Ora, i discendenti diretti del concessionario, fino ad un anno fa eravamo 3 germani :
- Il primo Casaburi Antonio,vedovo senza figli.
- La seconda Casaburi Maddalena vedova con due figli,
- il terzo Casaburi Gennaro ammogliato con 2 figli.
Il primo erede Casaburi Antonio è morto un anno fa ed ha nominato con testamento pubblico eredi universali del suo patrimonio, solo i 2 figli di mia sorella.
Ora mia sorella mi chiede a nome dei figli metà della cappella.
La cappella è composta da 10 loculi ,cioè due verticali di 5 loculi, e mia sorella ora mi chiede una verticale per se e per i suoi figli.
Le ho risposto che il diritto alla sepoltura spetta solo a lei perché discendente diretta in linea agnatizia. Lei ribatte che avendo io dato il permesso a mio fratello Antonio a tumulare sua moglie morta nel 2003, ho cambiato TUTTO LO STATO GIURIDICO DELLA CONCESSIONE.
Mi sembra una bufala !
Ho anche rassicurato che consegnerò ai figli la chiave del cancello di ingresso, per permettere ai figli le opere di pietas, ma è irremovibile.
Ho ragione o torto ?
Gennaro Casaburi
La redazione says:
Il fondatore del sepolcro è il nonno Antonio.
Gli aventi titolo sono i discendenti diretti, i vostri genitori, morti i quali, i tre fratelli sono diventati aventi titolo pari grado. Gli aventi diritto alla sepoltura sono altra cosa. Attualmente gli aventi titolo siete Lei e sua sorella (per discendenza) e i figli di sua sorella (da interpretazione RPM Frattamaggiore art. 51).
Nella tomba di famiglia possono essere sepolti i discendenti (compreso coniuge) e, in mancanza di diversa indicazione da reperire nella concessione originaria, i parenti fino al VI grado del fondatore del sepolcro, (vedi) come da codice civile, collaterali e affini degli aventi titolo.
Non è possibile escludere un avente diritto alla sepoltura (coniuge, parente collaterale o affine) neppure con accordo fra gli aventi titolo. Quindi la moglie del fratello defunto aveva pieno diritto di essere sepolta nella tomba, senza bisogno di autorizzazioni.
L’occupazione dei posti avviene per premorienza, ovvero chi prima muore primo occupa un posto salma, il che significa che se anche morisse prima di tutti il nipote o pronipote di uno degli aventi titolo attuali, avrebbe diritto di sepoltura, occupando un posto salma.
L’eredità non influisce, visto che, in ogni caso, i figli della sorella avrebbero diritto a farsi seppellire comunque, jure sanguinis, ma li fa annoverare fra gli aventi titolo oltre che fra gli aventi diritto.
Un erede che fosse estraneo agli aventi diritto jure sanguinis (ma non è questo il caso) può farsi seppellire nella tomba di famiglia solo dopo che l’ultimo avente diritto si sia fatto seppellire, ovvero solo dopo l’estinzione della famiglia.
l’unico effetto per i figli della sorella derivante dall’eredità è il loro diretto coinvolgimento nelle spese necessarie per la manutenzione del bene patrimoniale, 1/3, 1/3 ed 1/3 distinto tra Lei, la Sorella ed i due Nipoti.
Per cui può succedere paradossalmente che un eventuale erede estraneo alla famiglia deve contribuire alle spese di manutenzione, ma potrebbe non avere diritto di farsi seppellire nella tomba.
A questo punto, a prescindere dagli accordi di spartizione, se uno ha diritto di sepoltura, può pretendere di essere sepolto nella tomba.
La cosa migliore da fare è un accordo per recuperare più posti salma possibili, facendo o cremare i cadaveri giacenti da più di 20 anni in tomba (non occorrono speciali autorizzazioni) e ricollocando le ceneri nel loculo in cui si potrà introdurre anche il feretro di un nuovo defunto, oppure estumulando un defunto, e qualora ridotto a resto osseo, collocarlo in una cassetta e reintrodurlo nel loculo. Se non fosse ancora decomposto, sepoltura in campo inconsunti per 5 anni, esumazione al termine e riduzione in cassetta. Ci sembra più pratica e meno costosa la cremazione.
Da notare che nello stesso loculo possono essere collocati un solo feretro e quante cassette o urne cinerarie vi possano stare a capienza.
Questa operazione è possibile se però tutti gli aventi titolo sono d’accordo, in quanto possono movimentare le salme solo gli aventi titolo all’unanimità. L’eventuale estumulazione della cognata potrà essere effettuata solo se concordi sia gli aventi titolo sulla tomba (Lei, sua sorella ed i nipoti) che il parente più prossimo alla cognata, quest’ultimo avente titolo sul resto mortale della stessa.
In via bonaria ci si può accordare che nello stesso loculo vengano collocate ceneri e feretro dell’ultimo defunto in maniera congruente (es.: dello stesso ramo della famiglia, o moglie- marito).
Per maggiori approfondimenti vedi la risposta completa.
Gennaro Casaburi says:
Ringrazio la redazione per l’articolata risposta, che merita un’attento approfondimento che dovrà portare al convincimento da parte mia e di mia sorella di come stanno le cose, con la speranza di non adire le vie legali che non fanno altro che inasprire i rapporti.
Grazie ancora ed a presto.
Gennaro Casaburi
Gianni Oderzo says:
Occorre fare una precisazione rispetto a chi può essere sepolto in un sepolcro famigliare.
Nel caso di tomba di famiglia (altro è il caso di tomba ereditaria), il fondatore fonda il sepolcro per sè e per la sua famiglia.
Poichè il concetto di famiglia non è univoco nella normativa, chi può essere sepolto nella tomba di famiglia dovrebbe essere stabilito dal regolamento di polizia mortuaria del Comune, nel quale in genere si fa riferimento, non molto correttamente confondendo la parentela con la famiglia, ad un grado di parentela massimo che gli aventi diritto possono avere in relazione al fondatore. L’art. 77 del Codice Civile considera la parentela estesa al massimo al VI grado; i comuni quando stabiliscono chi può essere sepolto, in genere si fermano ad un grado inferiore.
Se il Comune non dà alcuna indicazione, si può fare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, cha ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, jure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.” Con l’attuale evoluzione della società si deve equiparare al coniuge anche il convivente more uxorio: l’Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 estende, infatti, il diritto di sepolcro non solo ai famigliari del concessionario, ma anche a persone inquadrabili in un rapporto di convivenza con il fondatore del sepolcro.
Sentenza cui si ritiene dovrebbero conformarsi anche le prescrizioni inserite nei regolamenti di polizia mortuaria, eventualmente con qualche concessione ai parenti di primo grado ascendenti (genitori) e a quelli di secondo grado collaterali (fratelli/sorelle).