DWQA QuestionsCategoria: Gestione AmministrativaJus sepulchri – caso di disaccordo fra discendenti
admin Staff ha scritto 10 anni fa

a) Una ormai defunta signora era intestataria di una concessione cimiteriale a perpetuità (trattasi di loculo) nel cimitero del comune di Minturno (LT), che non ha un proprio regolamento di polizia mortuaria. La concessionaria al momento del decesso lasciava quali eredi due figlie, A e B, attualmente vive, anziane e in disaccordo che non hanno mai richiesto formale subentro.

b) Nel loculo attualmente “dovrebbero” essere tumulati i resti ossei dei genitori della concessionaria e sicuramente i resti ossei del marito della figlia A. Dico “dovrebbero”, perchè il cimitero, fino ad una certa data, non ha dettagliatamente archiviato la differenziazione di ciò che è presente nei loculi (a differenza di oggi) e la figlia A non ricorda se al momento della tumulazione dei resti del marito, avesse rinvenuto nel loculo almeno un feretro dei defunti nonni.

c) Il comune richiede sempre l’autocertificazione degli eredi del defunto concessionario, nella quale si dichiara il consenso alle operazioni richieste su apposita modulistica. Spesso un coerede dichiara in nome e per conto di altri.

1) Può la figlia B chiedere l’apertura del loculo in questione al fine esclusivo di ispezionarlo e consentire al cimitero di aggiornare il suo archivio, senza il consenso formale della figlia A?

2) La figlia B, a sua morte, può essere tumulata nel suddetto loculo su richiesta dei suoi tre figli, senza consenso formale della sorella A o degli eredi di quest’ultima nel caso fosse deceduta?

3) So che vale la regola della premorienza: potreste indicarmi la legge di riferimento?

4) La figlia B può obbligare sua sorella a traslare i resti del marito di quest’ultima in altro loculo, visto che la figlia A ne possiede già uno?

Agenzia di Servizi Funerari Vento – Minturno (LT)

1 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

a) Quanto alle definizioni, per chiarezza invece di parlare di eredi, che competono al patrimonio (nel Ns. caso potrebbe risultare fuorviante) parliamo di discendenti e/o affini (marito/mariti ad es.) che competono ai diritti cimiteriali.
Parliamo dunque di una Madre defunta e di due anziane figlie Signora A e Signora B.
Quanto alla mancata richiesta formale di subentro, il subentro è un istituto che può essere introdotto ed articolato con il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; non è quindi normato dai dispositivi nazionali. Poco importa se le aventi titolo abbiano proceduto al subentro, ciò che va comunque salvaguardato è lo Jus sepulchri jure sanguinis, ovvero il diritto di essere sepolto nel sepolcro per discendenti ed affini.
Per chiarimenti si vedano in proposito in questo stesso Forum i quesiti:
– Chi ha l’onere della manutenzione della tomba di famiglia e chi ha diritto ad esservi sepolto?
– Estumulazione con tumulazione seconda salma
– Eredità di posti salma in mancanza di testamento – Jus sepulchri
– Erede universale e concessione cimiteriale
e il documento: il diritto al sepolcro
– http://www.tuttosuicimiteri.it/wp-content/files/Il_Diritto_al_Sepolcro_-_di_Paolo_Richter__2012__rev01.pdf
Quanto alla mancanza del Regolamento di Polizia Mortuaria a Minturno, un comune di circa 20.000 abitanti è, secondo noi, grave; oltre tutto rappresenta un danno economico per il Comune ed organizzativo per il funzionamento del servizio.
b) Si parla di un loculo che contiene già alcune cassette di resti ossei. Se fosse presente un feretro di uno dei nonni, bisogna chiarire se si tratta di cadavere o resto mortale. Tutti i defunti tumulati da almeno 20 anni sono considerati resti mortali.
Nel caso fossero tutti resti ossei quelli presenti, si chiarisce che in ogni loculo possono essere sepolti assieme un solo cadavere e quante urne cinerarie o cassette di resti ossei possano esservi contenute.
Nel caso un eventuale feretro presente contenesse un resto mortale, non abbiamo riscontrato alcun divieto nella normativa (D. P. R. 285/90 e 254/2004), per cui a nostro avviso nulla osta a una compresenza di feretro con resti mortali con un feretro contenente un cadavere. L’unica condizone è che ci sia spazio nel loculo senza compromettere l’integrità o lo stato di conservazione delle bare, e che la concessione non sia stata esclusiva per un solo defunto nello stato di cadavere.
Rimane il problema dello spazio. Se non ci fosse spazio, è possibile cremare i resti mortali presenti e reintrodurli in urna cineraria solamente se le due signore sono concordi.
c) Quanto al fatto che alcuni discendenti dichiarano in nome e per conto di altri il consenso alle operazioni sui resti mortali, il Comune in mancanza di un Regolamento di Polizia Mortuaria dovrebbe almeno stabilire le proprie procedure relative all’attività dei servizi cimiteriali e di gestione delle concessioni cimiteriali.
Possono essere fatte autodichiarazioni sulle operazioni ordinarie come manutenzioni, ispezioni, rapporti o pagamenti al Comune o al gestore del servizio.
Non valgono ed espongono a possibili conseguenze legali autodichiarazioni che interessino terzi riguardo ai diritti cimiteriali quali estumulazioni, trasferimenti, operazioni sui cadaveri o resti, diritti di accesso alla tomba, rinunce o limitazione di diritti di terzi. Il Comune dovrebbe in ogni caso verificare l’attendibilità delle autocertificazioni con le informazioni in suo possesso (ad esempio: anagrafe o contratti di concessione).
1) Ispezione del loculo La Signora A e/o la Signora B come discendenti dirette, e quindi aventi entrambe titolo sulla concessione con pari e separati diritti sull’oggetto tomba, possono insieme o singolarmente chiedere al Comune l’ispezione del loculo.
Per lo spostamento/manipolazione/estumulazione dei defunti, invece devono procedere d’accordo, per cui non possono disporre autonomamente l’una dall’altra della “estumulazione straordinaria” dei nonni o di un nonno, anche se fossero trascorsi 20 anni e più. Si parla di 20 anni perché secondo il DPR 254/2004 dopo 20 anni ogni cadavere tumulato viene classificato resto mortale e può essere estumulato, ridotto, cremato ecc…. senza pericolo di incorrere nel reato di vilipendio di cadavere. Ma la ricognizione potrà mettere il luce se esistano solo resti ossei.
2) La signora A ha diritto a farsi seppellire, ma bisogna vedere con che tipologia.
Se sono tutti resti ossei o ceneri, può introdurre un feretro normale.
Se c’è la presenza di un feretro con resto mortale (sepolto da più di 20 anni), si ribadisce la nostra opinione del punto b). In ogni caso, la tumulazione della Signora A potrà avvenire per le sue ceneri con introduzione di urna cineraria, o, se resto osseo, con introduzione di casetta resti ossei (ad esempio dopo 10 anni di sepoltura in campo comune, terra, in seguito a esumazione ordinaria) senza movimentare il/i feretro/i eventualmente esistente/i.
Cremare i resti mortali attualmente rinchiusi nei feretri, introdurre il nuovo feretro con cadavere e reintrodurre le ceneri dei defunti precedenti in urna non sembrano possibili se A e B non vanno d’accordo, essendo una operazione che va decisa concordemente.
3) Norma di riferimento premorienza. La condizione di premorienza deriva dal combinato degli articoli 50 (ammissione nei cimiteri) e 93 (diritto d’uso delle sepolture private), nonché la Sentenza della Cassazione Civile n. 573/1936, che in pratica asseriscono che:
– si deve dare sepoltura ad ogni defunto avente diritto a una sepoltura privata che arrivi in cimitero, (per cui chi si presenta per primo … sotto forma di cadavere, prima viene sepolto)
– in tomba di famiglia o loculo, deve essere sepolto ogni famigliare del fondatore del sepolcro.
Altro riferimento da tenere conto è la concessione cimiteriale rilasciata, con le disposizioni che aveva al suo interno al momento del suo rilascio.
A questo punto però bisogna tener conto della capienza e tipologia di sepolture. Se il primo che muore con diritto ad essere sepolto nel loculo, e vuole farsi seppellire come cadavere, ammesso che in precedenza nel loculo vi siano solo resti mortali (a nostro avviso), ceneri o resti ossei, ammesso che vi sia spazio, impedisce ogni altro seppellimento di cadaveri per almeno 20 anni, finchè non diventa resto mortale. Quelli che muoiono dopo, se vogliono usufruire dello stesso loculo, ammesso che vi sia capienza, possono farsi seppellire in questo periodo entro il loculo solo sotto forma di ceneri o resti ossei.
4) No, il cognato, in quanto affine, ha diritto di essere sepolto nel sepolcro e La Signora A non ha titolo “diretto” sul cognato, così come ovviamente la Signora B al contrario sul suo cognato.