si richiede se il costo sostenuto per la ristrutturazione della cappella cimiteriale può essere detratto fiscalmente e se si può applicare l’iva agevolata al 10%.
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La redazione says:
1) detraibilità spese di ristrutturazione
Il costo della ristrutturazione della Cappella cimiteriale (tomba privata) non può essere detratto in quanto le spese funerarie detraibili sono quelle connesse con l’evento luttuoso, ovvero che avvengono in occasione del decesso. Si vedano in merito anche altri quesiti con la ricerca:”detraibilità” o “detrazioni” in:”Search this site” in alto a destra in home.
2) Aliquota IVA
l’Iva ridotta, o agevolata come vuole chiamarsi, può essere applicata al 10% quando strettamente connessa con l’opera cimiteriale intesa come struttura di urbanizzazione primaria (1).
Se il comune redige un piano regolatore cimiteriale e amplia/costruisce/ ristruttura/recupera secondo quanto previsto, opere generali e sepolture di tutti i tipi, può applicare l’IVA al 10%, anche se la costruzione avviene per lotti e stralci in più anni. Lo stesso vale nel caso di esternalizzazione della costruzione e gestione quando si tratti di una concessione complessiva, conseguente ad una pianificazione.
Ma se il comune non agisce secondo pianificazione di ordine urbanistico, ma si limita a costruire ad esempio dei colombari quando ha dei residui di cassa, deve applicare l’IVA completa (ora al 22%). Una ragione in più per redigere ed aggiornare piani regolatori cimiteriali: il comune risparmia.
Le tombe costruite o restaurate dal privato ed insistenti su terreno demaniale ma separate da altre sepolture e edificate casualmente senza essere previste in un piano generale (ad esempio: non insistenti in aree destinate dal piano regolatore cimiteriale a tombe di famiglia o non inserite in colombari pianificati) devono applicare l’IVA piena. Se previste in pianificazione, l’IVA ridotta al 10% (n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).
Nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria si applica invece l’aliquota normale.
La cessione di lapidi a se stanti, cioè non inglobate in un manufatto per sepoltura, non può essere invece ricondotta a tale “fattispecie” (come, peraltro, attenzione, anche i lavori di Restauro eseguiti su Lapidi già realizzate. Il materiale lapideo a se stante è considerato assoggettato a regime di Iva ordinaria) ed è, di conseguenza, soggetta all’imposta nella misura ordinaria (risoluzione 111/E del 2006). Pertanto, la commercializzazione di lapidi va assoggettata all’aliquota Iva ordinaria (attualmente al 22%), così come gli eventuali relativi lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento delle stesse.
Nota:
(1) L’art. 26-bis del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, stabilisce che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
A tal fine, si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati nell’art. 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (oggi art. 56 del DPR 285/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria).
Secondo l’interpretazione autentica del citato art. 26-bis contenuta nell’art. 1, comma 14, del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, “l’aliquota IVA prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria … si applica agli immobili indicati nell’art. 54 del D.P.R. n. 803/1975 ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all’ampliamento dei cimiteri (cfr. circolare n. 1-E-IV-8-480 del 2 marzo 1994, e risoluzione n. 376/E del 29 novembre 2002).
Gli immobili indicati dall’art. 54 del previgente regolamento di polizia mortuaria (oggi art. 56 del DPR 285/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria), relativo ai progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri, riguardano “…area, via di accesso, zone di parcheggio, spazi e viali destinati al traffico interno, costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode)”.
Pertanto, i manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla Ditta che li ha costruiti (Ditta incaricata/autorizzata dal comune in quanto il terreno cimiteriale è area di demanio pubblico comunale indisponibile vedi art 824 del vigente Codice Civile), possono rientrare fra le opere di urbanizzazione soggette all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui al n. 127-quinquies), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
http://www.tuttosuicimiteri.it/forum/piani-cimiteriali-e-interventi/interventi-e-ampliamenti/iva-sulle-opere-cimiteriali-e-detraibilita-spese-tomba-di-famiglia-e/