Nel regolamento comunale non è prevista la sepoltura di parti anatomiche ma vengono regolarmente effettuate nello stesso campo in cui vengono inumati i feti.
Come giudicate la sepoltura di parti anatomiche in un area cimiteriale?
Comune di Borgomanero (NO)
La redazione says:
La Ns. Fonte legislativa è il Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale DPR 285/1990, il quale è stato recentemente integrato dal DPR 254/2004.
DPR 254/2003 – Art. 3, Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione:
“1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all’ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall’amputazione.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 79 del DPR n. 285/90.
Quindi qualunque esse siano, purché sia riconoscibile la loro originaria appartenenza al corpo umano le parti anatomiche riconoscibili (arti, oppure porzioni degli stessi) possono esser sepolte in tumulo, fossa, oppure cremate, mentre le parti anatomiche non riconoscibili, essendo rifiuti sanitari a rischio infettivo, debbono esser necessariamente inviate a termodistruzione, non in ara crematoria ma presso il normale inceneritore.
Alcuni utili approfondimenti in particolare di carattere operativo si trovano nella risposta completa.
Molto interessante e dettagliato il documento: “Amputazione di parti anatomiche riconoscibili” pubblicato sul sito funeralia.net a fine 2004, che ha quasi 10 anni di età ma è comunque ancora attuale.
Per le definizione e normativa relativa vedi anche quesito “Salma, cadavere, resto mortale, resto anatomico, feto: definizioni e normativa relativa”