Viene richiesto di inumare un urna cineraria in una fossa già esistente: come devo rispondere? cosa dice il regolamento nazionale a tale proposito?
Comune di Spilamberto (MO)
Il Regolamento di polizia mortuaria nazionale DPR 285/1990 non dice niente al riguardo: prevede che vadano in terra solo cadaveri o resti mortali per riduzione a resti ossei.
La L. 130/2001 (cremazione e sepoltura ceneri) dice poco.
La LR Emilia Romagna 14/2005 art. 11 comma 3 dice che le urne possono anche essere interrate: a questa si può fare riferimento.
L’urna va interrata protetta, ovvero dentro un manufatto tipo pozzetto, e deve essere collocata in uno spazio singolo, ovvero non può essere collocata sopra una cassa in una fossa esistente, essendo vietato implicitamente dal DPR 285/1990, che riserva le aree a inumazione solo a cadaveri o resti.
Lo spazio singolo è una concessione, essendo gratuito solo lo spazio per inumazione di cadaveri. In ogni caso l’operazione di sepoltura va pagata a tariffa.
Pertanto bisogna modificare, se serve, il regolamento (o delegare al dirigente la parte tecnica, da specificare con determina) e integrare, nel caso, il tariffario cimiteriale sia con la tariffa di concessione, che comprende il manufatto, simile ad un cinerario/ossario, come funzione e la eventuale stele cippo o lapidina, se non lasciata alla scelta del concessionario, che con quella dell’operazione di interramento. Se non si fa pagare le tariffe si incorre nel danno erariale.
Nelle more dell’approvazione delle tariffe, l’urna potrà essere collocata provvisoriamente in camera mortuaria, anche gratuitamente, vista che l’indisponibilità è causata dal comune..
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