In Piemonte che cosa regola (legge, regolamento, articolo…) la possibilità che un impresa edile o un marmista svolgano attività cimiteriali?
Agridea s.c.s.
La redazione says:
Per “attività” cimiteriale” si possono intendere due tipi di interventi nei cimiteri:
1) La gestione dei cimiteri, comprendente la costruzione dei manufatti, la necroforia, custodia, gestione dei servizi, tenuta dei registri e anagrafe cimiteriale ecc… in cui l’interlocutore non è il singolo concessionario ma il Comune.
2) Le attività svolte da ditte per conto dei singoli concessionari di sepolture
Per gli interventi svolti per conto del comune: per quelli di sola costruzione di manufatti vige il codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, con obbligo di SOA per l’importo in oggetto, per i servizi (es. necroforia) vale lo stesso codice senza obbligo di SOA.
La gestione complessiva dei servizi e/o la costruzione dei manufatti può assumere la veste di concessione di lavori e servizi, sempre soggetta al D. Lgs. 50/2016. In questo caso in particolare interviene la normativa regionale, nel caso, Piemonte, che dichiara incompatibili alcune tipologie di ditte con alcune attività di gestione.
L’incompatibilità tra:
– la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni
e:
– l’attività di onoranze funebri, l’attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali
è talmente sottolineata nella Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 da essere inserita all’Art. 1 Finalità ed oggetto, comma 1 punto f), ovvero rappresentare uno degli obbiettivi principali della legge.
E del resto, se anche non fosse vigente la norma regionale, la gestione dei servizi cimiteriali da parte di una impresa esercente attività incompatibile sarebbe in contrasto con la normativa europea sulla libera concorrenza, significando che si configurerebbe il caso di concorrenza sleale.
Per gli interventi svolti per conto dei singoli concessionari si deve fare prima di tutto i conti con il regolamento di polizia mortuaria che regola questi interventi, ovvero stabilisce che cosa può essere fatto e come. Possono essere svolti da imprese iscritte alle CCIAA, ed eventualmente anche in elenchi di ditte autorizzate all’ingresso in cimitero depositati presso il comune, e sono soggette alla normativa nazionale sulla sicurezza sul posto di lavoro. Ci sono delle incompatibilità dovute alla natura delle ditte: una impresa di pompe funebri che svolge attività commerciale non può svolgere attività artigianale, ad esempio.
Per una trattazione più esauriente si veda la risposta completa