Esumazioni-Estumulazioni: che approccio usare nei rapporti con i parenti o concessionari?
cingano says:
Le Esumazioni / Estumulazioni ordinarie vengono programmate; le straordinarie avvengono su richiesta.
Secondo l’art. 86 del D. P. R. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria nazionale, il Sindaco, con ordinanza (o meglio: inserendolo nel Regolamento di polizia mortuaria comunale) stabilisce come devono essere svolte le operazioni di esumazione/estumulazione, e, in questa sede, si codificano le procedure e i rapporti con i concessionari/aventi diritto. Da verificare la normativa regionale.
Un esemplificativo è visibile in Ordinanza Venezia e Disposizioni operative e Bozza Ordinanza Vigevano.
In genere, nel caso di operazioni ordinarie, si affigge all’albo cimiteriale un avviso; eventualmente se ne posiziona una copia nei pressi dell’area interessata, il tutto in genere da settembre, in modo che possa essere visionato quando l’affluenza al cimitero è maggiore.
Gli interessati vanno anche avvertiti in maniera che sia possibile dimostrare che sono stati avvertiti, ad esempio con una raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite PEC, qualora ne avessero una. Da evitare telefonate informali perché si rischia di farsi impallinare, a meno che alla telefonata non segua un rapporto formale.
Vale la pena di verificare se l’interlocutore sia effettivamente il solo concessionario, e/o che sia abilitato a parlare a nome di tutti gli aventi diritto.
Nel caso il concessionario/parente non sia identificabile con certezza o rintracciabile basta che in questo caso sia previsto che, dopo le opportune ricerche, si procede come se ci fosse un assenso automatico (vedi Ordinanza Venezia), oppure si avvia una procedura per tomba abbandonata (vedi Bozza di Ordinanza Vigevano, peraltro fatta in condizioni particolari, in attesa di modifica di regolamento)
Nel caso di operazioni straordinarie il richiedente è automaticamente avvertito della data dell’esecuzione.
Poiché in genere le operazioni ordinarie si eseguono alla scadenza delle concessioni, la comunicazione formale riguarderà anche un avviso che la concessione è in scadenza/scaduta, in modo che l’avente diritto possa decidere cosa intende fare dei cadaveri interessati, che potrebbero anche essere più d’uno, ad esempio in un loculo, uno in cassa e due in urne cinerarie, per cui ci possono essere anche più cadaveri, sotto diverse forme, da sistemare.
Alla comunicazione, il concessionario può rispondere, e allora ci si mette d’accordo se vuole o meno essere presente all’operazione e cosa intende fare dei resti.
Se non risponde, si deve far riferimento all’ordinanza del Sindaco/Regolamento di polizia mortuaria, che stabilisca come si devono svolgere le operazioni di esumazione/estumulazione anche in assenza di risposta dall’avente diritto.
Dell’operazione si redige verbale, da far firmare ai presenti (vedi MODULO ESEMPIO).
Raccolte le indicazioni della collocazione dei resti da parte dei concessionari (da formalizzare sempre), si procede, in alternativa:
– con il reinterro nel campo inconsunti, previo asporto dell’eventuale coperchio di zinco e fori nella cassa
– con la cremazione dei resti e successivo deposito in un avello o affidamento o dispersione
– con la deposizione delle ossa in una cassettina che verrà poi depositata in un avello
– con la deposizione delle ossa nell’ossario comune.
In quest’ultimo caso si consiglia di raccogliere le ossa in un sacco di cotone (es.:nero), identificandole anche nell’ossario comune per un certo periodo, in modo che se l’interessato ci ripensa, o nel caso di mancata risposta o mancata presenza all’esumazione/estumulazione, si faccia vivo in seguito, c’è possibilità di recupero. In seguito comunque il sacco si degrada e va a finire che non occorre neppure riaprirlo.
In genere, il costo delle operazioni a fine concessione sono comprese nell’importo della concessione.