Sono consigliere comunale. Vorrei affidare il servizio di tumulazione, inumazione ed estumulazione ad una cooperativa su richiesta del Comune.
Praticamente il cittadino che dovrà fare tale servizio dovrà rivolgersi al custode che si occuperà di fare tutte le carte col responsabile cimiteriale e un relativo bollettino per le spese del servizio successivamente il Comune trasferirà l’importo del servizio alla cooperativa. E’ legale si può fare una cosa del genere o no?
Ci sono procedimenti da rispettare?
La redazione says:
Il comune può appaltare un servizio come quello cimiteriale, naturalmente con gara pubblica.
Occorre prima accertarsi che il regolamento di polizia mortuaria non dia disposizioni che impediscano questo affidamento esterno (esempio: che non ci sia scritto che il servizio è svolto esclusivamente da dipendenti comunali). Nel caso, si deve modificare.
L’affidamento di un servizio deve essere fatto rispettando la normativa sui Lavori Pubblici con gara, anche informale se l’importo lo consente (sotto i 40.000 euro complessivi), all’offerta economicamente più vantaggiosa, e ci vuole un progettista che stenda il capitolato, l’elenco prezzi e la relazione illustrativa, nonché la documentazione di sicurezza, DVR e DUVRI.
Il Comune dovrebbe avere un tariffario, collegato al Regolamento di polizia mortuaria commisurato alle indicazioni dell’art. 117 del D.lgs 267/2000 (1).
Spesso questo tariffario è ridotto alle sole concessioni o a poche operazioni base, quindi nel predisporre la documentazione a base di gara oltre ad identificare specificatamente le caratteristiche del servizio e i rapporti fra le parti, Comune, ditta appaltatrice e privati, occorre identificare accuratamente le prestazioni e relativi importi, e le modalità di pagamento.
I servizi a domanda individuale si possono pagare in due modi:
– Il cittadino paga il Comune che a sua volta paga l’appaltatore che avrà fatto un ribasso sull’imporo base dei prezzi in elenco prezzi,
– il cittadino paga direttamente l’appaltatore che, avendo vinto una gara pubblica, ha l’esclusiva delle operazioni in elenco.
Pertanto i prezzi devono essere remunerativi, altrimenti nessuna ditta partecipa. E remunerativi non solo per i costi dell’appaltatore, ma anche per i costi sostenuti dal Comune.
Ciò vuol dire che una parte di tariffa deve servire anche a coprire i costi del Quadro Economico dell’appalto, che sono in capo al Comune, come le spese tecniche di progetto e di Direzione lavori (cioè le commesse ed il controllo della loro buona esecuzione), ecc..
Se così non fosse potrebbe configurarsi il danno erariale, di cui rispondono gli amministratori.
E’ buona cosa che abbiate un Custode cimiteriale e che abbiate un Responsabile dei cimiteri ma non è buona cosa che sia consentito, oggi, di far svolgere le operazioni di sepoltura (e chissà che altro!!!), ai familiari del defunto o addirittura al personale delle pompe funebri.
A tale proposito si pone in rilievo l’aspetto della sicurezza. In questa situazione indefinita, di qualsiasi incidente è responsabilità il comune.
Il cimitero è una struttura comunale con un preposto e quindi con un responsabile della sicurezza (D.lgs 81/2008) e occorre che tutto risulti inquadrato all’interno di tali disposti normativi.
Per maggiori dettagli sulla sicurezza in ambiente cimiteriale vedi le risposte al Quesito: “Il cimitero è un posto di lavoro di che tipo rispetto alla normativa antinfortunistica?”
Note:
(1) D.lgs n. 267/2000 – TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Art. 117. Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
– a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
– b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
– c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
– d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.