DWQA QuestionsCategoria: CremazioniEspressione olografa di volontà di cremazione
admin Staff ha scritto 11 anni fa

La domanda che pongo, nella Regione Veneto, è la seguente:

Una persona in vita può esprimere la volontà ad essere cremata al suo decesso senza che nessuno si opponga a tale volontà con un atto di notorietà scritto di pugno e fatto firmare con autentica dall’ufficiale di stato civile?

Questo documento al decesso sarà sufficiente ad ottenere l’autorizzazione alla cremazione?

Quale potrebbe essere la soluzione senza che la persona sborsi soldi per Notaio o iscrizioni a società di cremazione?

Comune di Mirano (VE)

1 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

La Legge Regionale Veneto n. 24 del 25/09/2009 (BUR n. 80/2009) all’art. 2 Espressione di volontà, richiama la Legge 130/2001, la quale all’art. 3 riporta:
(…) b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
… omissis …
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; (…)
Quindi sì, una persona in vita può esprimere la sua volontà in questa forma.
Diciamo sì in quanto l’art. 3 della L.R. n. 24/2009 (Veneto) che istituisce il Registro per la cremazione, recita: (…) 2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. (…)
Per quanto riguarda la scrittura, la Redazione ritiene che la dizione del comma 3 del suddetto art.3: … “l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile.” … stia a significare che il documento deve essere … “scritto” (meglio se con scrittura abituale del testatore, ad esempio: corsivo) “per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno…..”
(art. 602 del C.C.).
La dichiarazione avanti l’Ufficiale di Stato civile, è preferibile, in quanto riceve un avvallo ufficiale, ma può addirittura non essere necessaria.
La non necessità dell’atto di notorietà deriva dalla possibilità di dare al documento in cui si esprime la volontà di cremazione la veste di disposizione testamentaria olografa, che ha valore se redatta nelle modalità di cui all’art. 602 del C.C.
Si suggerisce infine l’approfondimento sul sito http://www.comuni.it, nella pagina del “forum” e precisamente si suggerisce di “linkarVi” al seguente indirizzo internet:
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?p=521517.
Si ricorda che rimane l’obbligo in capo all’Ufficiale di Stato civile di non autorizzare la cremazione nel caso in cui la morte sia stata dovuta ai casi di cui la legge 130/2001.
La Redazione