Una pronipote (figlia di una figlia di una sorella) della concessionaria di una tomba di famiglia chiede di essere sepolta in questo sepolcro: pur non rientrando tra le persone che il nostro regolamento in vigore individua tra quelle che possono godere del jus sepulchri (concessionario, coniuge, ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado, fratelli o sorelle consanguinei) pensavamo di concedere i la tumulazione in forza dell’articolo 93 del DPR 285/1990 comma 2. “Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali” in quanto la richiedente ha abitato con la prozia dal 1956 al 1961. Visto che la concessionaria della tomba di famiglia quanto è deceduta era vedova e i due figli erano morti prima di lei (famiglia estinta) pensavamo di subordinare la tumulazione di questo nuovo feretro al consenso dei parenti. Per quanto riguarda il fatto che l’amministrazione comunale possa rientrare nella disponibilità della tomba, trascorsi venti anni dall’ultima tumulazione, che faremo decorre dalla tumulazione della pronipote (vedi art. 78 regolamento comunale di polizia mortuaria), come possiamo agire visto che l’art. 6 dell’atto di concessione dice che il diritto d’uso è fatta a perpetuità?
Comune di Torrebelvicino (VI)
a redazione a Ezio Costanzo says:
Nella tomba di famiglia possono essere sepolti il fondatore (nel caso: la madre), e i suoi ascendenti/discendenti diretti e relativi coniugi o conviventi more uxorio. Esiste giurisprudenza e prassi consolidata in proposito. Al contrario della benemerenza, la convivenza more uxorio può essere fatta valere anche dopo la stesura della concessione, non fosse che perché può instaurarsi in seguito per discendenti aventi diritto ed essere dimostrata.
Il diritto di sepoltura (jus sepulchri) è distinto dalla proprietà, e non prevede riserva di posti, salvo per i benemeriti identificati specificatamente nell’atto di concessione, funzionando per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
ezio costanzo says:
mia madre fece costruire una piccola cappella con 8 loculi di cui uno per lei, uno per mio padre,che li hanno occupatie sei per i figli-una mia sorella che vive in america mi ha regalato il suo loculo in modo che quando morira’ la mia convivente sara’ tumulata nella su detta cappella- qualche diretto discendente si oppone con la scusa che non siamo sposati, anche se sono 28 anni che conviviamo insieme- vorrei sapere come mi devo comportare-
La redazione says:
La condizione di benemerenza o convivenza, per poter valere, generalmente deve essere specificata nell’atto di concessione, e a meno che non sia previsto dal regolamento di polizia mortuaria, non può essere inserita posteriormente, e comunque va dimostrata. Questo anche per impedire vendite nascoste e vietate di posti salma.
Poiché la famiglia è estinta, se non esiste un testamento del fondatore che lasci in eredità il manufatto tomba o comunque la proprietà sia stata ereditata da altri che soli hanno titolo, non si capisce come possano essere titolari della concessione altri parenti non discendenti e non eredi.
Nel caso di famiglia estinta la tomba, dopo 20 anni dall’ultima tumulazione (anziché 50 da regolamento nazionale) rientra nella disponibilità del comune, indipendentemente dall’essere perpetua o a scadenza: il regolamento comunale integra, non sostituisce quello nazionale.
Si consiglia di rivedere il regolamento, modificando il capitolo del subentro in modo da regolarizzare anche (ma non solo) questi tipi di problematiche.