Una persona nomina erede universale una terza persona non parente ne affine.
La prima persona è titolare di una concessione cimiteriale dove ha provveduto a costruire una cappella. alla morte del titolare, l’erede non puo’ chiedere il cambio d’intestazione in quanto non discendente.
Mi chiedevo però, visto che quest’ultimo che evidentemente ha ereditato il manufatto costruito sulla concessione, potesse chiedere la concessione in sanatoria dell’area cimiteriale in cui insiste l’edicola funeraria ed in caso negativo come risolvere la situazione considerato che il concessionario in vita non aveva provveduto ad una scrittura privata con cui concedeva il diritto di tumulazione all’erede e ad eventuali discendenti.
Comune di Menfi (AG)
La redazione ad Angelo says:
Vedi quesito: “tassa dei rifiuti su loculo“
Angelo says:
Buongiorno,
sono entrato in possesso facendo richiesta come unico erede del contratto del loculo dei miei nonni, mi chiedono di pagare un canone della tassa rifiuti dal 1986 ad oggi vorrei sapere se devo pagare ultimi 5 anni oppure dal 1986.
in attesa di riscontro
Angelo
Angelo says:
Buongiorno,
sono entrato in possesso facendo richiesta come unico erede del contratto del loculo dei miei nonni, mi chiedono di pagare un canone della tassa rifiuti dal 1986 ad oggi vorrei sapere se devo pagare ultimi 5 anni oppure dal 1986.
in attesa di riscontro
Angelo
La redazione says:
Il quesito richiede una serie di proposte o suggerimenti che sono di seguito elencati.
La risposta e l’opinione, in sintesi, sulla base di quanto desumibile dalla breve descrizione fornita, sarebbe che l’erede ha l’obbligo della manutenzione e cura del sepolcro gentilizio se la famiglia non risultasse di fatto estinta, come parrebbe ipotizzarsi dalla formulazione della domanda.
1 – Con il termine “concessione in sanatoria” la Redazione ritiene che ci si riferisca all’attivazione dell’Istituto dell’immemoriale, che pur essendo previsto dal Vs. Regolamento comunale, art. 89 (1) , forse, non può riguardare o applicarsi al caso in specie. Difatti da come questo è stato rappresentato, risulterebbero note tutte quelle informazioni, dati e documentazioni necessarie per avere chiarezza della situazione della Tomba: se le condizioni fossero quelle ipotizzate si ritiene si debba evitare l’impiego di tale procedura.
2 – Dalla breve formulazione del quesito non è possibile capire:
a) se si tratta di concessione perpetua o a tempo determinato;
b) se si è concretizzata la estinzione della famiglia e dunque il sepolcro si è trasformato in ereditario;
c) se di fatto esistono o ci sia probabilità che esistano familiari superstiti.
Si ipotizza che il Comune nutra dubbi, non tanto sul passaggio di proprietà del manufatto che sembrerebbe essere stato trasmesso all’erede (universale) nominato, bensì sulla trasmissione dello jus sepulchri, ovvero se risulta l’essersi maturata la condizione della trasmissione “mortis causa”, cioè la possibilità di utilizzo delle sepolture da parte dell’erede.
N.B. Nel caso di familiari superstiti, l’erede ha l’onere di garantire (anche assieme ad essi), ai sensi dell’art. 63 comma 1 DPR 285/90 (2) , la manutenzione dei manufatti funerari ed il buono stato della tomba per tutta la durata del rapporto concessorio sia se concessione a tempo indeterminato che se concessione perpetua.
3 – Si suggerisce di provvedere in ogni caso a reperire tutte le informazioni e dati necessari a definire se, quanti e chi siano i familiari superstiti, quindi ad attivare con un proprio atto la procedura per definire gli attuali concessionari residuali a cui si affianca l’erede universale nominato per attivare la procedura di subentro. Solo dopo tale ricognizione documentale si potrà provvedere al subentro degli attuali concessionari/aventi titolo e si potrà chiarire la posizione dell’erede.
Si prende atto che il concessionario non aveva nominato a suo tempo (e cioè al rilascio della concessione originaria) e nemmeno poi, e cioè entro il 01/01/1999 (come venne disposto dal comma 9 dell’art. 60 del Vs. Regolamento), un benemerito che poi sarebbe potuta essere la persona individuata come “erede universale”.
Si potrebbe quindi ipotizzare di intraprendere, oggi, una modifica al Regolamento, introducendo nel Vs. art. 60 la condizione che “alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, il/i concessionari (familiari) subentranti, abbiano tempo, ad es. mesi 6, per nominare un eventuale benemerito, il quale acquisirebbe il diritto di essere sepolto in quella tomba (stabilendo anche “se come cadavere o come resto osseo o cenere”), in tal modo il posto salma risulterà e rimarrà a questi riservato per la durata della concessione stessa. Si dirà inoltre che tale facoltà di nomina di benemerito sarà possibile attivarla ad ogni subentro che avverrà.
Si offrirebbe in tal modo una condizione, oggi esclusa dal Vs. Regolamento che potrà soddisfare varie necessità anche di altri concessionari: attenzione il subentro, la nomina di benemerito e poi l’accesso del cadavere del benemerito stesso, saranno soggetti ad adeguata tariffa da prevedere. In tal modo si recupereranno le eventuali volontà di tutti quei concessionari che (a causa di una non precisa informazione a suo tempo diffusa) non espressero questa facoltà entro il 01/01/1999.
4 – Nel caso in cui il sepolcro familiare in argomento fosse divenuto di fatto ereditario, si suggerisce di attivare la procedura di subentro dell’erede universale (non cambio di intestazione o voltura o tanto meno nuova concessione).
Dovrà essere ben illustrato che il subentro dell’erede non consente lo spostamento dei defunti sepolti dalla tomba ereditata, l’erede non ha titolo su tali defunti, ma gli è consentito solo l’uso, per se e per i propri famigliari, dei loculi non occupati da salme e/o da resti ossei o ceneri. Potranno essere eventualmente utilizzati i loculi occupati da cadavere ma per la sola tumulazione di nuovi resti ossei in cassette e/o ceneri in urne, fino a completamento della capienza del loculo stesso: art. 76 del DPR 285/1990 e Circolare n. 10/2008.
Qualora il cadavere originariamente sepolto nel loculo, ove si dovesse provvedere alla collocazione di nuovi resti ossei o ceneri, si presentasse in condizione di completa mineralizzazione (ai sensi dell’art. 86 del DPR 285/1990) oppure come “resto mortale” (3), si può provvedere all’immediata raccolta del resto mortale o dei resti ossei, provvedendo:
– all’inumazione del resto mortale ed in ogni caso riportando i resti ossei derivanti dal periodo dovuto di sepoltura in terra, nuovamente nella tomba e cioè nello stesso loculo in cui venne originariamente sepolto quel cadavere,
– alla ricollocazione della cassetta contenente i resti ossei rinvenuti nella tomba e cioè nello stesso loculo in cui venne originariamente sepolto quel cadavere.
Potrà essere anche specificato che ai sensi della Circolare 10/1998 è possibile l’impiego di spazi idonei (non necessariamente loculi o nicchie) per la tumulazione di nuovi resti ossei e/o di ceneri, opportunamente contenute in idonee cassette in zinco o urne.
5 – Infine, come ben previsto dal Vs. Regolamento, che ricalca un provvedimento incluso nel Regolamento Regionale della Emilia Romagna n. 4 del 2006 (art. 4 comma 4), esiste la possibilità da parte del Comune di procedere alla decadenza del sepolcro ai sensi dell’art. 60 comma 10 e non solo degli artt. 58 e 66 1° comma dello stesso (già citati).
Pe ultimo si ricorda che è data possibilità anche in capo all’erede di retrocessione del sepolcro al Comune che, una volta liberato dalle sepolture, potrà provvedere a riassegnarlo nei modi previsti dal vigente Regolamento comunale.
Per un quadro riepilogativo generale si richiama la risposta al Vs. quesito sull’Eredità di sepolcro privato e suoi allegati e link proposti, quali complemento anche alla presente tematica affrontata.
NOTE:
(1) Si evidenzia che tale “istituto” e’ stato espressamente superato con l’Unita’ d’Italia (L. 20/3/1865, n. 2248, allegato A) e che eventualmente il suo impiego serio e quindi certo, sia quello di farvi riferimento, in modo che chi reclama un diritto d’uso di un sepolcro privato possa adire al giudice per far accertare il diritto di cui ritiene di essere titolare, recependo la decisione del giudice. L’immemoriale è una sorta di sanatoria basata sulla prova storica con cui regolarizzare rapporti esistenti di fatto di cui, purtroppo, si siano smarriti gli incartamenti, per eventi bellici, disgrazie, calamità naturali
(2) E non solo anche ai sensi del Vs. Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato nel 1999 e modificato nel 2012, come si evince ad es. dagli artt. 58 e 66.
(3) Il DPR 15 luglio 2003 n. 254 ha riconosciuto che i cadaveri indecomposti sono “Resti Mortali”, ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo a prescindere dal loro stato di reale di conservazione (completo prosciugamento, es. corificazione o presenza di parti molli, es. adipocera), purchè siano trascorsi almeno 10 anni dalla loro inumazione o 20 anni dalla loro tumulazione. Quindi i cadaveri inconsunti, se dalla prima sepoltura sono passati gli anni di sepoltura legale (10 per l’inumazione, 20 per la tumulazione), cessano di esser tali e divengono resti mortali, ossia una nuova fattispecie cimiteriale cui l’ordinamento giuridico italiano riserva riconoscimento e protezione affievoliti rispetto al cadavere.