DWQA QuestionsCategoria: Cimiteri ParticolariColombario privato per ceneri esterno al cimitero
admin Staff ha scritto 8 anni fa

E’ possibile costruire un colombario per le ceneri privato esterno al cimitero?

se la risposata è si, con quale certificazione o documentazione?

Arciconfraternita di s. Alessio

3 Risposte
admin Staff ha risposto 3 anni fa

La redazione says:

Il quesito, allo stato attuale dell’evoluzione della normativa in materia, non si presta a certezze.
La redazione è divisa fra due indirizzi contrastanti e non ci sentiamo di dare una risposta definitiva.
Il primo indirizzo è decisamente orientato verso il NO, non è possibile.
Il secondo invece ritiene che con qualche accorgimento, SI, si può fare, non solo, ma può dare interessanti sviluppi in casi generali.
Ipotesi 1: NO, non è assolutamente possibile .
Il comune può concedere a privati e ad enti: “art. 90 del DPR 285/1990 … “l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.” … quindi “reparto o costruzioni funerarie” del cimitero purchè… “previste nei piani regolatori cimiteriali” … (art. 91 del DPR 285/1990) per seppellire i defunti cremati da una Arciconfraternita (o Confraternita) ovvero, ai sensi dell’art. 100 del DPR 285/1990 (reparti speciali nei cimiteri) per i … “professanti un culto diverso da quello cattolico.” … o … “Alle comunità straniere” … (art. 101 stesso DPR) (1)..
Tale reparto speciale a Ente, Associazione o comunità, presuppone che la “concessione cimiteriale” da rilasciare (o rilasciata) sia corredata dallo statuto dell’Ente e/o Associazione nel quale siano indicate le modalità di accesso da parte degli associati, alla sepoltura, l’elenco dei beneficiari se previsti, i costi. Si ricorda che il Comune ha l’obbligo del controllo, della vigilanza igienico-sanitaria, e della verifica che non insorgano attività di lucro o speculazione (artt. 90, 91, 92, 93, 94 e art. 104 del DPR 285/1990).
Quindi se l’intenzione è quella di realizzare un reparto speciale o un manufatto con le stesse prerogative e condizioni impiegate dalle Arciconfraternite (o confraternite o misericordie o comunità religiose in genere), come oggi consolidatesi, nei vari cimiteri italiani, anche se si tratta di urne cinerarie, il T.U.ll.ss. n. 1265/1934 art. 340 “dice che è vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero, eccetto in cappelle private non aperte al pubblico”.
Il cimitero dunque, dopo l’entrata in vigore del T.U.ll.ss. n. 1265/1934, può essere solo comunale e deve sorgere su suolo comunale, per gli effetti dell’art. art. 824 del C.C. (e del successivo art. 825) che il Comune acquisisce attraverso l’istituto dell’esproprio in quanto il cimitero esistente, con la sua eventuale previsione di ampliamento (vincolo costitutivo o di epropriabilità) e, obbligatoriamente, il relativo vincolo cimiteriale o fascia di rispetto (vincolo conformativo o di inedificabilità) devono essere inclusi nei piani urbanistici comunali.
Quindi la risposta alla domanda formulata è “NO”.
Analizziamo meglio la domanda. E’ celata l’intenzione di realizzare un manufatto che possa accogliere urne cinerarie, non di realizzare un cimitero, quindi un organismo complesso come è previsto dal DPR 285/1990. E’ un manufatto più simile ad una cappella gentilizia fuori dal cimitero.
Se analizzassimo la normativa attuale in merito alla cremazione, L. 130/2001, si coglie la particolare accezione che oggi viene data al “resto cinerario”. Parallelamente fa specie che 2 anni dopo, la norma cimiteriale inclusa nel DPR 254/2003 in merito al Resto Mortale, esplicita che questo prodotto derivante da una incompleta mineralizzazione del cadavere dopo 10 anni trascorsi inumato o dopo 20 anni trascorsi tumulato non è più qualificato e quindi considerato cadavere: ciò apre a novità operative d’intervento e quindi di gestione dei cimiteri, ecc.. Indubbiamente oggi vi è una diversa consapevolezza di cosa sono i prodotti derivanti dalla attività cimiteriale che quindi sono sganciati dal concetto di “cadavere” (che invece è il corpo umano privo di vita) ormai non solo per gli addetti ai lavori ma anche per i familiari dei defunti. E’ proprio su questi nuovi concetti in diffusione che si illustra la seguente ipotesi.
La legge 130/2001 prevede:
 la dispersione delle ceneri in cimitero in apposita area (cosa diversa dal cinerario comune),
 la dispersione in natura,
 l’affidamento delle ceneri al familiare.
Tali possibilità sono enunciate, sono precisi indirizzi, l’esatta possibilità di pratica è connessa con le condizioni (quindi modalità, procedura, controllo) che devono essere disposte con regolamento di polizia mortuaria locale (meglio ancora se coordinate da una norma regionale).
Orientiamoci verso l’affidamento delle ceneri alla famiglia e sulle modalità della loro conservazione custodita e possibilità di esercitare i controlli da parte del Comune.
Chiediamoci: potrebbe essere realizzato un manufatto in cui organizzare la custodia di ceneri ricevute in affidamento dal familiare che quindi, per garanzia di idonea conservazione, decide di collocarle in tale manufatto?
Ed aggiungiamo: “attenzione la stessa L. 130/2001, all’art. 4 evidenzia che tali manufatti non necessitano di “fascia di rispetto” (anche se, in verità, si parla di cimiteri con manufatti per ceneri!).
Ecco questa è una domanda aperta, una domanda alla quale ad oggi è difficile dare una risposta certa.
Non ci resta dunque che vedere gli sviluppi sia in termini di apertura che di natura giuridico-legale.
Negli approfondimenti della risposta completa viene ulteriormente dettagliata questa ipotesi.
Ipotesi 2: SI, si può fare, con qualche accorgimento
Il cimitero (T.U.ll.ss. n. 1265/1934), può essere solo comunale e deve sorgere su suolo comunale, per gli effetti dell’art. 824 del C.C. (e del successivo art. 825).
E’ possibile ottenere un reparto speciale nel cimitero dove seppellire i defunti cremati da una Arciconfraternita (o Confraternita).
il T.U.ll.ss. n. 1265/1934 art. 340 “dice che è vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero, eccetto in cappelle private non aperte al pubblico”. ma non parla di ceneri, che infatti possono essere disperse o affidate.
L’art. 343 c.2 T.U.ll.ss. n. 1265/1934 dice:” Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.” Ma non specifica se questi debbano essere collocati entro i cimiteri; la dizione “o” si può interpretare come alternativa ai cimiteri.
L’art. 338 c.1 recita:” I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, tranne il caso dei cimiteri di urne”. Il che indica implicitamente che si possono fare cimiteri di urne.
Se l’Arciconfraternita è un Ente morale e non ha fini di lucro, se, d’accordo con il Comune, cede il terreno allo stesso in modo che diventi di proprietà comunale, paga la concessione al Comune per l’uso dell’area, e il tutto assume la specie di Tempio, visto che non deve rispettare le distanze dal centro abitato, si può procedere praticamente dovunque.
Ampliando il concetto, meglio ancora sarebbe se si riesce ad utilizzare una proprietà comunale inutilizzata; ci sono ad esempio ex chiese di proprietà comunale che si presterebbero benissimo, magari con una proposta di gestione in Finanza di progetto, a costo gratis per il comune. In pratica si realizzerebbe un minicimitero di urne su terreno demaniale, “sfiammando” le aree cimiteriali attuali, in genere in sofferenza.
Bisogna vedere cosa dice anche l’ASL.
Un esempio di utilizzo su area privata è visibile negli approfondimenti della risposta completa, peraltro subito contestato dalla SEFIT.
Ritornando all’Arciconfraternita, se invece si colloca la struttura in adiacenza al cimitero, si cede l’area al Comune e si paga la concessione, si può sicuramente fare, essendo in pratica un ampliamento del cimitero stesso, salvo che in questo caso si deve stare ad almeno 50 metri dalle abitazioni.
Bisogna vedere se il Comune è d’accordo.

admin Staff ha risposto 3 anni fa

Maria Sole Bionaz says:

Buongiorno. Ho letto la vostra risposta all’Arciconfraternita, ma il mio problema è leggermente diverso. Visto che le ceneri (derivanti, suppongo, sia da cremazione immediata sia da cremazione dopo adeguato periodo in loculo o in terra) possono essere affidate ai famigliari, se io dispongo di un ampio terreno nei pressi della mia abitazione, posso costruire un colombario di famiglia a cui avremmo accesso solo noi e in cui conserveremmo solo ceneri?
Grazie

admin Staff ha risposto 3 anni fa

Gianni Oderzo a Maria Sole Bionez says:

Prima di tutto bisogna verificare se il Regolamento di Polizia Mortuaria prevede che si possano affidare le ceneri ai famigliari.
Se si può, non vedo che problemi ci siano a chiedere l’affidamento degli antenati e degli altri delle cui ceneri posso chiedere l’affidamento e tenerle tutte a casa mia, o in un posto dichiarato.
Ho l’impressione però che se sono più persone a chiedere l’affidamento delle ceneri e le mettono tutte assieme, si configuri una situazione da cappella gentilizia, per la quale serve un sito inedificato e vincolato di 200 metri di raggio. Allo stato attuale non esistono norme meno vincolanti per una cappella gentilizia di sole ceneri. Per me è una assurdità, visto che non esistono problematiche di igiene con le ceneri, e oltre tutto attualmente parte dei cimiteri, specie nelle grandi città, è a 50 metri dalle case.