Viste le proposte di leggi in discussione presso il senato (legge Vaccari), la camera dei deputati (legge Gasparini) e la regione Lazio (proposta Zingaretti), può un comune della Regione Lazio attualmente privo di Regolamento di polizia Mortuaria normare un proprio regolamento disciplinando anche i requisiti dell’impresa funebre, tra cui il numero minimo di unità di personale da detenere e le caratteristiche di quest’ultimo?
Agenzia di servizi funerari Vento – Minturno (LT)
La redazione says:
Un Comune può redigere un regolamento in cui pone qualsiasi condizione che non sia in contrasto con le leggi vigenti, ed in particolare con la legge statale (DPR 285/90 e T.U.LL.SS.) e regionale, in questo caso assente sullo specifico.
Alcune regioni, come Piemonte e Puglia, hanno dettato norme sulle caratteristiche a cui devono sottostare le imprese di onoranze funebri: se a livello statale o regionale non ci sono prescrizioni le si può mettere nel regolamento.
Ma attenzione: bisogna farlo in modo che non possa essere impugnabile, e quindi bisogna saperlo redigere.
Ad esempio bisogna stare attenti a non porre limiti alla libera concorrenza o porre condizioni che operino in comuni vicini o per salme in transito ecc…
Vogliamo che il personale sia regolarmente assunto? dovrà essere dimostrato dall’impresa che vuole operare sul territorio comunale. Come pure dovrà dimostrare che il personale addetto sia competente: la frequenza a corsi di formazione è sufficiente a dimostrarlo.
Vogliamo che le imprese abbiano almeno 4 necrofori? La cassa sia portata solo dai necrofori, che saranno almeno in 4 per ragioni antinfortunistiche.
Vogliamo che i carri funebri siano decorosi e igienici? Per ragioni igieniche, per l’utilizzo si dovrà dimostrare che i carri funebri sono gestiti in maniera adeguata con certificazione ASL delle condizioni di gestione e sanificazione.
All’interno dei cimiteri potranno operare solo imprese che dimostrino di corrispondere ai requisiti previsti dal regolamento; si potrà esporre l’elenco delle imprese autorizzate.