Il cinerario comune all’interno di un cimitero deve essere un contenitore stagno? E’ previsto lo svuotamento con quali modalità e normative relative?
Studio di progettazione – Piemonte
Il DPR 286/90 art. 80 comma 6. recita:”Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.”
Oltre ad essere accessibile e nascosto alla vista, il cinerario comune, se interrato e interessato da fenomeni collegati a falda od umidità di risalita, deve essere impermeabilizzato per evidenti ragioni di carattere igienico. Non serve sia un contenitore stagno.
La Legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 art. 4 comma 1 lettera c) prevede che aree delimitate all’interno dei cimiteri, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990, e quindi in queste aree possano essere sversate le ceneri provenienti dal cinerario comune.