Sono discendente dal Fondatore di una Cappella gentilizia edificata su terreno in Concessione perpetua (almeno così dovrebbe essere perché rilasciata ante 1975).
In caso di disaccordo tra gli aventi diritto alla sepoltura è vero che interviene l’Ente concedente, ovvero il Comune, nella realizzazione delle opere, nella individuazione degli obbligati e nella successiva ripartizione delle spese?
Privato
La redazione says:
Per quanto riguarda gli interventi da fare, in caso di disaccordo fra gli eredi/aventi diritto, il Comune non interviene se non per costringere gli eredi a provvedere se vi sono due casi:
1) pericolo per la pubblica incolumità
2) incuria o abbandono della tomba, ovvero situazione indecorosa per mancata manutenzione della stessa.
Nel caso 1) intima agli eredi di provvedere; se questi non provvedono può provvedere direttamente il Comune addebitando l’importo dell’intervento agli eredi in solido, ovvero può rivalersi anche su uno solo degli eredi, intimando il pagamento, e, in mancanza del pagamento, mettendo a ruolo lo stesso, ovvero addebitandolo sulla cartella delle tasse/imposte.
Nel caso 2), intima agli eredi di provvedere; se non si provvede, si inizia una procedura per tomba abbandonata, che porta, nel caso di conclusione, all’acquisizione al Comune della tomba stessa, sgombero dei resti, conferimento degli stessi o in ossario comune o cinerario comune o campo inconsunti, con addebito degli oneri delle operazioni agli eredi con le modalità di cui al caso 1).
C’è una terza possibilità:
3) occorrono delle sistemazioni interne per poter utilizzare la tomba di famiglia per sistemarvi nuove salme. Una sistemazione classica è la riduzione in cenere di salme vecchie da rimpiazzare con salme fresche. Oppure qualcuno si oppone all’introduzione di una certa salma.
Si tenga presente che nel caso di tomba di famiglia gli aventi diritto devono essere tumulati nella tomba fino a capienza, ovvero non possono essere sepolti altrove se non in caso di necessità.
Il diritto di esservi sepolti va in ordine di premorienza indipendentemente da chi paga e quanto paghi le spese, essendo lo jus sepulchri diverso dallo jus proprietatis. La ripartizione delle spese è affare interno agli eredi e non incide sul diritto di esservi sepolto.
Per fare un esempio estremo, uno potrebbe ereditare una tomba di famiglia non essendo famigliare (o coniuge), e in questo caso deve pagare le spese di manutenzione ma non può farsi sepellire nella tomba, e neppure movimentare le salme.
Se per disaccordi fra gli aventi diritto/eredi non vengono fatti gli interventi di adattamento e ci sarebbe disponibilità secondo la concessione firmata dal fondatore, il Comune può agire in due maniere:
a) coattivamente: fa un sopralluogo nella tomba e se c’è un loculo libero, vi colloca il feretro
b) la salma viene sepolta a spese degli aventi diritto in altra sepoltura, con recupero degli oneri come al punto 1),
ma il Comune non interviene per lavori interni o per cremazioni, specie se la tomba è stata costruita dal privato e non dal Comune e poi concessa.