Il cambio di intestazione di una concessione perpetua o novantanovennale implica la stipula di un nuovo contratto?
Comune di Menfi (AG)
Se il Comune ha previsto nel regolamento di polizia mortuaria e nel tariffario collegato che l’operazione di subentro va pagata, si deve pagare.
Parimenti è onere del concessionario mantenere la tomba di famiglia in condizioni manutentive e di pulizia decorose a su spese.
Se la tomba di famiglia non vi interessa, si può rinunciare, “retrocedendo” la stessa al Comune (che non vi corrisponderà probabilmente nulla), che la riutilizzerà, svuotandola dei resti mortali contenuti che potranno:
– essere collocati per 5 anni in campo inconsunti
– essere cremati
per poi essere collocati in ossario/cinerario comune (gratis) oppure in nicchia ossario/cinerario o in un loculo che contenga già un feretro (a pagamento).
In questo caso potrebbe essere interessante procedere dapprima cremando i resti mortali del bisnonno (ed eventualmente di altri che siano stati sepolti da almeno 20 anni), che potrebbero anche essere trasportati in un cinerario o in un loculo già occupato da un feretro presso di voi, poi rinunciare alla cappella retrocedendola al comune (oppure dichiarandola tomba abbandonata), liberandovi da ogni onere al riguardo.
Approfondimento
Occorre innanzi tutto chiarire la differenza fra:
“aggiornamento”, fatto da aventi titolo, e solo da loro, con un cambio del nome dell’intestatario, (esempio: muore il padre e subentra il figlio), e
Cambio del nome dell’intestatario, ovvero “Cambio di intestazione”, fatto riassegnando a terzi la concessione di un sepolcro in disponibilità del Comune.
I sepolcri tornano in disponibilità del Comune o per scadenza (concessioni a tempo determinato) o nel caso sia stata dichiarata decaduta la concessione per le cause previste dal Regolamento, o vi sia stata una retrocessione della concessione.
Il Vs. Regolamento di Polizia Mortuaria all’art. 60 Divisioni subentri, recita: “…7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla Concessione ai sensi dell’art.57 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della Concessione in favore degli aventi diritto e disegnando uno di essi quale rappresentante della Concessione nei confronti del Comune.
8. L’aggiornamento dell’intestazione della Concessione effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art. 57, che assumono la qualità di concessionari. …”
Quindi il Regolamento non fa menzione di cambio di intestazione ma di aggiornamento dell’intestazione della Concessione cimiteriale originaria. Ciò è ulteriormente avvallato dal fatto che l’art. 57 Uso delle sepolture private, specifica che: “… 2. Ai fini dell’applicazione sia del 1° che 2° comma dell’art. 93 del D.P.R.10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della Concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della Concessione con una apposita dichiarazione … (con atto notorio) …”.
Quindi se la richiesta di cambio intestazione fosse finalizzata ad ottenere:
a) Una concessione cimiteriale che “ampli o modifichi” lo “jus sepulchri” rispetto l’attuale che è imperniato sul fondatore del sepolcro originario, la soluzione è la retrocessione della concessione al Comune (si noti che se perpetua o 99vennale, vedi Vs. artt. 61 e 64 !!!, è previsto il riconoscimento economico in quota parte pari ad un terzo, della tariffa di concessione in vigore alla data della rinuncia). A questa seguirà la riassegnazione della tomba nei modi previsti dal Vs. Regolamento e comunque in forma trasparente secondo l’ordine delle richieste pervenute ovvero attraverso bando pubblico di assegnazione.
Mentre se la richiesta di cambio intestazione fosse finalizzata ad ottenere:
b) Il riconoscimento alla sepoltura degli attuali aventi titolo (aggiornamento), questo è di fatto garantito dalla concessione cimiteriale in essere nei confronti dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al 6° grado come stabilito dal comma 2 del Vs. art. 57 e secondo quanto stabilito dal successivo comma 4; si tratterà semplicemente di aggiornare la documentazione esistente.