DWQA QuestionsCategoria: CremazioniAutorizzazione alla cremazione di resti mortali
admin Staff ha scritto 8 anni fa

I resti mortali provenienti dalle operazioni ordinarie di estumulazione, avvenute dopo trent’anni dalla tumulazione, possono essere avviati a cremazione senza l’assenso dei familiari qualora sconosciuti o inesistenti? Inoltre l’autorizzazione alla cremazione di resti mortali viene rilasciata dall’ufficiale di stato civile o dal responsabile del servizio di polizia mortuaria?

Comune di Porto Torres (SS)

 

1 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

Si, possono essere avviati a cremazione senza l’assenso dei familiari purché sia stato verificato che siano veramente sconosciuti od inesistenti.
Il punto è come dimostrare di aver fatto tutto il possibile per trovarli.
Si tenga presente che:
1) Bisogna essere cauti nel dichiarare che il defunto non abbia più familiari o aventi titolo dopo soli 30 anni dalla sepoltura. Per evitare problemi, si consiglia di agire in modo da poter dimostrare che si sono fatte tutte le ricerche possibili nell’anagrafe comunale o presso altri comuni nel caso di trasferimenti e di aver pubblicizzato l’operazione di estumulazione.
2) E’ buona pratica provvedere prima del mese di novembre (di ogni anno) alla raccolta dati e comunicazione ai familiari, concessionari, aventi titolo, delle concessione scadenza della e relative operazione di estumulazione. E’ opportuno comunicare e dare la più ampia pubblicità all’operazione; si suggerisce di procrastinare all’autunno successivo l’estumulazione di quelle concessioni di manufatti per i quali non si sono ottenuti oggettivi riscontri. La pubblicazione degli elenchi nel sito cimiteriale e/o l’esposizione degli elenchi nella prossimità delle sepolure interessate o all’ingresso del cimitero aiutano ad assolvere a questo compito di informazione.
3) Per quanto riguarda la cremazione dei Resti Mortali che potranno derivare dalle operazioni di estumulazione che avete in atto, in particolare per quelli che non avessero familiari in vita, il Vs. Regolamento già fornisce indicazioni al comma 5 dell’art. 35 – Trattamento Resti mortali, che prevede “in via ordinaria” l’inumazione.
Quindi il ricorso alla cremazione d’ufficio dovrà almeno evidenziare due oggettive motivazioni:
– che non esistono parenti in vita del defunto,
– che la cremazione del R.M., nel caso specifico, è economicamente più conveniente rispetto all’inumazione anche considerando l’eventuale carenza di spazio, (ovvero “temporanea carenza”), in Campo comune o meglio nell’apposito Campo per indecomposti, che dovrebbe esistere in quanto richiamato dal Vs. art. 35 comma 2 punto 2.2.
5) Il diritto a disporre dei cadaveri (e dei loro resti) non si esaurisce dopo il periodo legale di sepoltura. E’ sempre richiesta un’autorizzazione degli aventi diritto, ove esistenti e identificabili in cui basta che emerga solo la volontà di cremare il Resto mortale e/o il Resto osseo. Circa l’assenso alla cremazione dei Resti ossei e dei Resti mortali, trovano applicazione le norme contemplate per la cremazione dei cadaveri al momento immediatamente successivo al decesso, specie per quanto riguarda la priorità del diritto di disporne tra coniuge e parenti nei vari gradi.
6) La cremazione di R.M. o R.O. provenienti da operazioni cimiteriali (o nel caso di Resti ossei, da un precedente deposito in Camera mortuaria ed anche in Ossario comune), può esser deliberata d’ufficio da parte del Comune quando vi sia disinteresse da parte dei familiari del defunto, il che è automatico nel caso di ossa collocate in ossari comuni.
L’autorizzazione alla cremazione e alla sepoltura si collocano su due ambiti distinti, ed hanno finalità diverse (Min. Gr. e Giust, nota n. 1/50/FG 33 (92) 114 del 12 giugno 1992):
a) l’autorizzazione alla cremazione, è prerogativa del Dirigente di Settore (di cui all’Art. 107 comma 4 D.lgs. 267/2000) individuato da ciascun Comune. Di fatto può essere anche, ma non necessariamente, l’Ufficiale di stato civile, qualora vi sia identità personale nell’esercizio delle due funzioni, ma i due ruoli debbono rimanere separati (N.B.: l’istituto della delega sul potere di autorizzare la cremazione è fondato sull’ Art. 17 comma 1 bis (e 17 bis) del Decreto Legislativo 165/2001)
b) l’autorizzazione alla sepoltura, adempimenti propri dell’Ufficiale di Stato Civile.