DWQA QuestionsCategoria: Gestione AmministrativaAncora sui diritti di sepoltura in tomba di famiglia
admin Staff ha scritto 8 anni fa

Mia madre prende in concessione 4 loculi contigui dal comune di San Severo nel 1988 e dispone nella concessione il loculo n.1 per se medesima, il n.2 per il marito (mio padre), il n. 3 per mio fratello gia deceduto 2 anni prima e il loculo n. 4 per SUO fratello vivente celibe, MA IN REALTA’ QUEL LOCULO E’ DI MIO FRATELLO (TESTIMONI) AMICI PARENTI E VICINI DI CASA.

Mia Madre non aveva detto a mio fratello (tossicodipendente) ti ho acquistato il loculo e per questo decise di comune accordo di scrivere tanto PER il nome di mio zio,

Muore mia Madre, passano 13 anni, e la convivente di mio zio viene a chiedermi i documenti per la sepoltura imminente di mio zio,

in che modo legalmente posso far valere il mio diritto di figlia?

Credevamo tutti che mio zio si acquistasse dei loculi con la convivente e invece si sono presentati qui; cosa mi suggerite?

Privato

1 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

I 4 loculi contigui sono di fatto una tomba di famiglia.
Nella tomba di famiglia hanno diritto ad esere sepolti quelli eventualmente nominati specificatamente nella concessione (Regolamento di polizia mortuaria comunale art. 49 comma 2) e gli ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 6° grado, quindi i collaterali fino al 2° grado.
Per i gradi di parentela vedi il quesito Rinnovo concessione tomba di famiglia e gradi di parentela
Il diritto di sepoltura è jure sanguinis, ovvero per discendenza famigliare, e l’occupazione dei loculi avviene, fra tutti gli aventi diritto, per premorienza, ovvero chi muore per primo per primo viene sepolto.
Il Fratello di sua Madre, oltre ad essere stato specificatamente indicato nella concessione è un “collaterale di 2° grado”, quindi ha titolo ad esservi sepolto nel caso dovesse decedere prima di altri parenti, anche di grado diretto. La Convivente del Fratello di Sua Madre potrà essere accolta nella Tomba come “Affine” di 1° grado, ma nel caso di completamento dei posti salma, solo nella forma di ceneri, quindi come Urna cineraria. Lo stesso dicasi per qualsiasi discendente nel caso di saturazione dei posti salma disponibili.
Per poter accogliere più spoglie di quanti loculi siano disponibili, l’unica cosa da fare è ricorrere alla cremazione di salme che siano classificabili come resti mortali (il che avviene dopo almeno 20 anni dalla tumulazione) e loro ricollocazione in urne nei loculi assieme ai feretri.
Nel caso si volesse spostare una salma da un loculo “A” ad un loculo “B” ad esempio della stessa Tomba o nel caso si volesse spostarla in altra sepoltura sia nello stesso cimitero che in altro comune ovvero per eventuale cremazione, occorre che vi sia “unanime” espressione da parte di tutti i parenti diretti di quel defunto. Non può essere spostato alcun defunto senza il Nulla Osta del Responsabile del servizio cimiteriale, che ha l’obbligo di accertarsi dell’unanimità fra tutti i pari aventi diritto (artt. 38 e 39 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e DPR 285/1990 artt. 79 e seguenti).
Per affinità ed approfondimenti si veda il quesito Ancora sullo jus sepulchri
Sul diritto di disporre delle spoglie si veda la trattazione Atti di disposizione in conflitto sulla spoglia del de cuius.
Sul diritto al sepolcro si veda il documento Il Diritto al Sepolcro.