DWQA QuestionsCategoria: Gestione OperativaAggiornamento sui rifiuti cimiteriali – combustione dei rifiuti
admin Staff ha scritto 10 anni fa

Ho avuto notizia che il Testo Unico Ambiente D.lgs 152/2006 è stato modificato recentemente. Che conseguenze ci sono per il settore cimiteriale?

Attilio Ferracuti

1 Risposte
admin Staff ha risposto 4 anni fa

cingano says:

Le modifiche di maggior interesse sono rappresentate dall’art.256/bis introdotto nel D.Lgs n. 152/06 dal decreto/legge 10 dicembre 2013 n. 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”. (GU Serie Generale n. 289 del 10-12-2013) e riguardano la combustione di rifiuti.
Il rifiuto cimiteriale è rappresentato prioritariamente da:
a) fiori secchi
b) residui di manutenzione del verde
c) residui di esumazioni/estumulazioni (casse, tessuti, plastiche ecc…)
Mentre per i fiori secchi è funzionante da sempre la prassi di conferirli tramite aziende di raccolta di RSU a smaltimento, per i residui di manutenzione del verde e per quelli da esumazioni/estumulazioni qualche volta, specie nei piccoli comuni, è invalsa la pratica di bruciarli in aree appartate all’interno dei recinti cimiteriali. Comportamento illegale.
Non è permesso bruciare rifiuto depositato in area non autorizzata, quale il cimitero.
I contadini possono bruciare le stoppie e ramaglie nei campi (salvo autorizzazione della Forestale), perché i campi sono area autorizzata.
Fino a poco tempo fa per un rogo in cimitero si rischiava una ammenda, adesso si rischia il carcere da due a cinque anni.
Secondo noi la cosa migliore, in linea con le tendenza alla raccolta differenziata, sarebbe di:
– installare nell’area del cimitero una compostiera dove conferire il residuo di manutenzione del verde e solo i fiori, depurati dalle plastiche o parti non organiche, e successivo conferimento dell’umido “triturato” a una centrale di compostaggio, qualora esistente in zona
– raccogliere il rifiuto inorganico come rifiuto urbano
– ridurre il volume del rifiuto cimiteriale da esumazioni/estumulazioni, inserirlo in appositi contenitori, in genere messi a disposizione dall’Azienda che raccoglie il RSU, e conferirlo ad inceneritore.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 256 bis
Art. 256-bis. – Combustione illecita di rifiuti.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti
abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma
1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi
nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al
momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati
interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono
confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del
bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento
negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il
reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di
bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a
oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e).»
Per chi voglia approfondire il Testo Unico Ambiente D.lgs 152/2006 si segnala lo SPECIALE Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006)
http://www.reteambiente.it/speciali/18315/speciale-codice-dell-ambiente-dlgs-152-2006/
che rappresenta una trattazione articolata e commentata del codice stesso.